[BILANCIO 2019] Nuovi obblighi di comunicazione per le sovvenzioni pubbliche ricevute qui

La legge 124 del 2017, nota come “legge sugli obblighi di trasparenza e di pubblicità” ha introdotto per tutte le imprese (imprese individuali, società di capitali e di persone) che hanno ricevuto contributi e sovvenzioni pubbliche, un obbligo di comunicazione.

A partire dal 2019 è obbligatorio infatti -dopo vedremo con quali modalità- comunicare le somme ricevute sotto forma di sovvenzioni pubbliche quando l’importo complessivo supera € 10.000

Qualora l’impresa non comunicasse queste informazioni, la stessa può essere chiamata a restituire ogni contributo ricevuto e non comunicato.
A tal proposito Assonime, con la circolare 21/2018, ha espresso le proprie perplessità riguardo ad un regime sanzionatorio così severo e, a parere di chi scrive, tali considerazioni sono più che giustificate.

Ciò che ad oggi non è ancora chiaro è se l’obbligo riguarderà solo gli importi eccedenti la soglia dei 10.000€ oppure l’importo complessivo, si attendono tuttavia ulteriori rchiarimenti.

Come vanno comunicate le sovvenzioni?

Qui inizia il vero labirinto: per le imprese che redigono il bilancio di esercizio (sia ordinario, che abbreviato che mircroimprese)  e lo depositano in Camera di Commercio, la nuova tassonomia XBRL PCI_2018-11-04 ha previsto la possibilità  di comunicare tali sovvenzioni nella Nota Integrativa.

Per le imprese individuali e le società di persone che non redigono il bilancio di esercizio (e quindi neanche la nota integrativa) viene disposto l’obbligo di comunicazione dei contributi ricevuti nel sito web aziendale.

E se l’impresa non dispone di un sito web? In questo caso la comunicazione andrà inserita nel sito web dell’associazione di categoria di cui l’impresa fa parte, che sarà quindi tenuta a mettere a disposizione una pagina dedicata ai propri associati.

Rimangono tuttavia una serie di questioni irrisolte… non si comprende infatti cosa succede se:

  • l’impresa non obbligata alla redazione del bilancio non abbia un sito web e non sia iscritta in nessuna associazione di categoria
  • l’associazione di categoria non abbia un sito web
  • le eventuali responsabilità dell’associazione di categoria nel caso in cui il proprio sito sia offline (per problemi tecnici o hackeraggi) o errato/non aggiornato
  • gli eventuali obblighi di soggetti diversi dalle imprese (professionisti, associazioni, società semplici, studi associati…)

Come si comprende… un vero e proprio labirinto! Si attendono comunque ulteriori chiarimenti.

Dott. Filippo Boron

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