No Scontrino, No Party? Nell’ecommerce il party si fa anche senza qui

Il commercio elettronico è uno dei pochi settori dell’economia italiana che cresce , che produce ricchezza e che crea occupazione. E’ un settore ‘ancora’ giovane e come tale spesso guardato con diffidenza dai più.
Nonostante sia un settore altamente regolamentato (a livello europeo) con alte protezioni verso il consumatore –protezioni spesso maggiori rispetto al commercio tradizionale – c’è chi lo vede (o lo vuol far vedere) come il covo dei truffatori.
In questo periodo di risanamento dei conti pubblici dove aumento del prelievo fiscale in capo al singolo cittadino e lotta all’evasione sono le regole principali, notizie come  “Operazione Scontrino Cortina” o “Operazione Scontrino SanRemo”  hanno un tale impatto emotivo che non esistono giornalisti o media che non provvedano subito al loro rilancio.
Ovviamente c’è anche chi per visibilità, per ignoranza o semplicemente in qualità di “esperto (disinformato)”  non perde l’occasione per scrivere l’ennesimo articolo denigratorio nei confronti dell’e-commerce affermando che <<nel commercio elettronico le regole del gioco non cambiano e chi vende su Internet deve rispettare i medesimi obblighi degli altri commercianti ovvero rilasciare uno scontrino/ricevuta/fattura>> e lasciando al lettore il dubbio che chi non lo faccia sia un evasore….

Peccato che nel commercio elettronico le regole non siano le stesse. Chi afferma che nelle vendite on-line vige l’obbligo di emissione scontrino/ricevuta/fattura afferma il falso (o comunque non dice tutta la verità).

L’obbligo dell’emissione di un valido documento fiscale vige infatti solo per il commercio elettronico diretto (vendita di servizi, software, musica etc ) e non per quello indiretto* (vendita di beni materiali).

La risoluzione n. 274/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha fatto un sintesi autorevole dei principali adempimenti fiscali cui è soggetta l’attività di vendita on line di beni materiali ovvero l’ attività di commercio elettronico indiretto.

Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

Questa facoltà non significa che della vendita si perda traccia e quindi non contribuisca alla formazione del reddito d’impresa sfuggendo così alla tassazione. Per il venditore on-line infatti esiste l’obbligo di annotare in un apposito registro tutti i corrispettivi delle vendite effettuate (c.d. registro corrispettivi – previsto dall’ articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972).

La prassi di molti merchant di procedere alla spedizione di beni senza che questi siano accompagnati da alcun documento fiscale è pertanto consentita, perfettamente lecita ma soprattutto non significa affatto che il venditore sia un evasore fiscale.

E’ bene ricordare che per sua natura l’e-commerce è uno dei canali di vendita che meno si presta all’evasione fiscale in quanto ogni singola vendita lascia sempre e comunque tracce: l’ordine è confermato da una o più mail generate dal sistema che sono trasmesse dal venditore al compratore; il pagamento avviene nella maggior parte dei casi con carta di credito, con moneta virtuale, con bonifico bancario; la consegna del bene nella stragrande maggioranza dei casi è affidata a corrieri professionali.

Solo una corretta e approfondita informazione può aiutare da un lato i professionisti e consumatori ad ottenere il massimo vantaggio e tutto nel più ampio rispetto delle leggi e dall’altro le imprese ‘old economy’ a valutarlo come valido canale di crescita.
Purtroppo la corretta informazione non fa notizia….

 

Documenti:

La risoluzione n. 274/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate

*Per commercio elettronico indiretto si intende una transazione commerciale che avviene in via telematica ma a cui segue la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E).

 

Andrea Spedale

Da sempre appassionato di informatica e commercio. Queste passioni hanno influenzato le scelte formative (perito informatico, laurea in economia e commercio con tesi “marketing e nuove tecnologie di comunicazione”) e le scelte di vita (imprenditore ed e-imprenditore). E' un imprenditore nel settore industriale e dall’ottobre 2002 anche un e-imprenditore con diversi negozi attivi on-line in 3 diversi settori. Nel settembre 2004 ha dato il via al progetto aicel e nel e settembre 2007 ha fondato AICEL la prima e unica associazione italiana dedicata al commercio elettronico dove attualmente ricopre la carica di presidente.

26 Commenti
  1. Il vostro articolo è molto interessante e finalmente ci fa capire molte cose che fin’ora non erano affatto chiare….ho solo una domanda:
    Il decreto Besani che trovate in questo link http://gazzette.comune.jesi.an.it/95/19.htm dice che il decreto si applica (tra gli altri) a chi effettua vendite per corrispondenza e che non si applica (tra gli altri) a chi vende opere del proprio ingegno, opere d’arte e creative in genere…
    Questa legge serve a stabilire chi ha diritto e obbligo di avere un’attività commerciale vera e propria con dovute iscrizioni, partita IVA ecc….
    Il fatto che chi vende le proprie opere d’arte sia esonerato da questa legge, implica che in senso assoluto in Italia chiunque venda opere del proprio ingegno non è tenuto ad aprire una partita IVA? E perché questa legge dice che chi vende utilizzando vendita per corrispondenza o canali come la televisione (probabilmente includendo internet seppur all’epoca non fosse tenuto in considerazione) è obbligato ad essere in regola come un’azienda?

  2. @Silvia: penso che con opere del proprio ingegno si intendano servizi non tangibili (come consulenza, materiali digitali, testi & traduzioni, ecc) e non opere artistiche, in quanto un’opera d’arte (dipinto, statua e qualsiasi altro manufatto che possa essere considerato arte) comunque lo si debba inviare per corrispondenza perché l’acquirente possa entrarne in possesso e dunque la transazione viene tassata. Quello a cui ci si riferisce nel decreto (art.4, 2h) è l’*esposizione* di opere d’arte per la vendita, non la cessione dell’opera in sé. Immagino che l’obiettivo sia l’utilizzo dell’opera come avviene nelle gallerie d’arte.

  3. Ma la mia non è una libera interpretazione, tu stesso dici che chi produce beni come consulenze e materiali digitali deve emettere scontrino, questo implica che sia in possesso di partita iva, e del resto con quello che costa fare un sito è anche giusto che sia così.
    Se vai a leggere il decreto nel link si legge quanto segue

    2. Il presente decreto non si applica:

    h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonche’ quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

    “le proprie opere d’arte” è una definizione che non lascia spazio a nessuna interpretazione. Se questa legge serve ad identificare chiunque abbia obbligo a figurare per le sue vendite come azienda e quindi ad essere provvisto di partita iva, se chi vende le proprie opere d’arte è escluso, vuol dire che se una persona vende un quadro, una scultura, un oggetto dipinto e/o decorato a mano, un gioiello, non è tenuto a figurare come azienda e che quindi può vendere liberamente quello che crea, purché sia appunto una sua opera, generata dal suo ingegno “realizzate anche mediante supporto informatico” quindi anche grafica non solo disegnata e dipinta a mano quindi ma anche realizzata mediante l’uso di programmi.
    Questo è un dato di fatto, questa legge (e sottolineo “questa”) libera tutti gli artisti o presunti tali…
    Quello che voglio capire è se c’è una legge rivolta agli artisti, una legge che spieghi una volta e per tutte come si deve comportare chi crea e vende le proprie creazioni.

    Parli di cessione dell’opera, ma la cessione dell’opera di fatto non esiste, per cessione dell’opera si intende la perdita dei diritti da parte dell’autore, cosa che avviene solo tramite atto scritto e firmato da autore e compratore, che avviene solo in casi rarissimi di autori che creano per grandi aziende che poi rivendono l’opera a loro piacimento e senza la cessione sarebbero costretti a dare gran parte dei guadagni all’autore, con la cessione invece sono liberi da qualsiasi vincolo. Ma quando un autore vende la sua opera, cede solo l’opera, non i suoi diritti, quindi chi la acquista non può rivenderla né riprodurla, ma questa è materia di diritto d’autore che con vendita, partita iva ecc ha poco e niente a che fare….

  4. Insomma, qui continuiamo a brancolare nel buio, perchè continuo a leggere tutto e il contrario di tutto in materia. Sono un’hobbysta e vendo le mie creazioni sulla piattaforma Blomming. Non ci campo assolutamente, in quanto si può dire senza ombra di dubbio che spendo in materiali più di ciò che incasso con le vendite. Quindi in realtà non posso considerare questo un reddito. Quindi che dovrei fare? Continuare a fare bijoux e tenerli in un cassetto? Mah!
    Oggi sentirò l’ennesima campana del mio commercialista, ma evidentemente le leggi italiane come al solito sono fatte con i piedi e non tengono conto di molte cose.

  5. State confondendo le idee a tutti. L’articolo parla della possibilità di vendere senza scontrino che nulla c’entra con la vendita di opere ingegno o occasionali. Per trovare applicazione in quanto scritto nell’articolo condizione necessaria è avere una regolare attività di vendita beni attraverso l’ecommerce quindi possedere già una p.iva

  6. Qualcuno sa se lo stesso concetto vale anche per gli agricoltori in regime speciale IVA (art. 34 DPR 633/72)? E per quelli in regime di esonero? Grazie.

  7. Ho fatto un acquisto su amazon.it ho chiesto fattura al venditore appena fatta la transazione, mi risponde che dovevo aspettare il ritiro della merce e che se in quel momento non avevo ricevuto la fattura di richiamarli. Ho ricevuto il materiale e non la fattura allora gli chiedo il documento preoccupandomi di allegare tutti i miei dati mi mandano una sorta di prova d’acquisto riscrivo richiedendo fattura e mi riscrivono dicendomi che la loro società è nuova e che non può emettere fattura OSSURDO NO! Contatto amazon e non mi sanno dare una spiegazione logica tranne che accennarmi che alcuni venditori possono non emettere fattura, ma vi sembra normale questo?

  8. In merito al paragrafo sottostante, vorrei sapere se è necessario annotare le singole vendite oppure si può raggruppare in un totale come si fa nella chiusura cassa giornaliera di un negozio?
    Le spese di spedizione postali (Prioritaria e raccomandata) non fatturabili dalle poste bisogna includerle nell’incasso? L’Iva su questi due metodi di spedizioni non viene fatturata…..
    Grazie, l’articolo è chiarissimo.

    “Questa facoltà non significa che della vendita si perda traccia e quindi non contribuisca alla formazione del reddito d’impresa sfuggendo così alla tassazione. Per il venditore on-line infatti esiste l’obbligo di annotare in un apposito registro tutti i corrispettivi delle vendite effettuate (c.d. registro corrispettivi – previsto dall’ articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972).”

  9. e per la garanzia allora come si fa? senza fattura senza scontrino non si ha nessun documento in mano, e eventuali riparazioni o sostituzioni chi ci pensa?

  10. So che: la vendita anche on-line di prodotti di propria manifattura effettuata in modo “occasionale” non dà problemi di apertura di P.iva. se non si superano i 5.000 Euro.
    Se si effettua la vendita (caffè) per conto terzi in modo occasionale senza superare i 5.000 Euro è invece obbligatorio la P.Iva ?
    Grazie

  11. la fattura non è obbligatoria ma DEVE essere emessa SE RICHIESTA dal cliente o dall’azienda che acquista. Noi abbiamo un e-commerce multiprodotto facciamo un semplice foglio di acquisto non valevole a livello fiscale, mentre su apparati elettronici, oggetti di valore, laddove in caso di guasto o difetto ci si rivolge assolutamente alla casa produttrice (per esempio gli orologi) la fattura la facciamo anche se non richiesta, perchè il produttore non si accontenta in molti casi, (e ne ha diritto, pare) di una ricevuta di transazione avvenuta

  12. purtroppo le leggi sono sempre a interpretazione… dipende sempre da chi si trova a farti da giudice o da controllo… cio’ che e’ sempre reale, e’ una cosa sola… io a fine mese e ogni fine tre mesi pagato le tasse, in affitto, condominio, bollettini e spese varie e SPECIALMENTE IVA DEL 21% in tasca non mi rimane niente!!! peccato l’ iva si calcola solo al secondo di quanto uno incassa, ma mica ci pensano che siamo soggetti a altri tipi spese!!! esempio: uno incassa 100 euro, 21 vanno all’ iva, 50 per la merce presa all’ingrosso e con 29 euro ci deve pagare cibo, fornitura, tasse di altra natura perche non esiste mica solo l’ iva ecc onestamente con 29 euro che ci faccio?

  13. La vendita di beni materiale è esente dall’emissione dello scontrino fiscale in base Articolo 2 D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 articolo 2 capo oo , ma necessita dell’emissione del DDT ?

  14. Ok il decreto c’è ed è attivo, siamo d’accordo che la fattura non è obbligatoria ma il vero problema è un altro. Prima di tutto come la mettiamo quando si vendono prodotti soggetti a garanzia e che quindi il più delle volte il cliente dovrebbe chiederla invece no magari perchè si dimentica o crede che sia ovvia cosa??basterebbe il foglio d’ordine, ricevuta di pagamento elettronico, bonifico e quant’altro per dimostrare l’acquisto al centro assistenza. Ma spesso non è così. Allora il cliente dopo 2/3 mesi ti chiede la fattura…è normale?NO! E’ anormale.ovviamente nel sito si specifica a caratteri cubitali ma il cliente medio italiano (a parte il detto il cliente ha sempre ragione) dovrebbe educarsi all’acquisto online. Infine magari ci devi litigare con minacce di denunce e passi come il ladro di turno.Come al solito in Italia ci sono sempre leggi che portano a vicoli ciechi.

  15. Salve, vorrei farvi una domanda.
    Ho un negozio fisico e vorrei vendere on line.
    E’ necessario avere un registro dei corrispettivi a parte?
    Io pensavo di tenere un solo registro per entrambe le attività ed emettere scontrini relativi alla vendita on line conservandoli in allegato al registro.
    Cosa mi consigliate di fare?

  16. Nessun obbligo ma io consumatore come posso tutelare il mio diritto alal garanzia per due anni, certificato dal momento dell’acquisto?

  17. Se io compro 10 spillette da tizio a 20 euro e le rivendo su e-bay a caio per 30 euro devo tenere il registro dei corrispettivi, ma sui 10 euro di guadagno devo pagarci le tasse ? Come ?

    Grazie

  18. Utilizzando un software gestionale con registro corrispettivi elettronico, sono obbligata a tenere anche quello cartaceo? Non riesco a trovare comunicazioni ufficiali al riguardo. Potete aiutarmi? Grazie. Saluti. Donatella Pisano

  19. Io come cliente però vi faccio una domanda.
    Se io compro un bene e non mi viene rilasciato scontrino o fattura, come faccio poi a far valere i miei diritti di consumatore per quanto riguarda la garanzia? Inoltre, chi fa commercio elettronico queste cose le sa perché si sarà informato preventivamente e ne avrà parlato col proprio commercialista, ma io comune mortale che della cosa non so nulla, come posso sapere che devo tassativamente chiedere la fattura/ricevuta al momento dell’acquisto? Per come la vedo io è una legge del cavolo, non tanto per la questione dell’evasione che come giustamente si dice risulta molto difficile (visto che dei pagamenti rimane traccia) ma perché si mette in difficoltà il consumatore che si trova con un pezzo di carta in mano (fattura proforma) inutile ai fini della garanzia, o comunque non si ritrova nulla.
    Adesso immagino già le persone molto sveglie che diranno “la legge non ammette ignoranza”. Ok, ma venire incontro ai clienti, a chi in fondo vi permette di campare dandovi i propri soldi costa tanto? Emettete fattura e scontrino in automatico e buona no?
    E’ vero anche che poiché il cliente ha facoltà di richiedere la fattura o la ricevuta al momento dell’acquisto, in quella fase tale possibilità (di richiedere la fattura) deve essere offerta. Se io non ho nemmeno un campo in cui inserire i dati di fatturazione o il codice fiscale come faccio a richiederla contestualmente all’acquisto? Io personalmente adesso che lo so la chiederò sempre prima, però lo ritengo un comportamento comunque scorretto nei confronti dei consumatori quello di non emetterla e di rifiutarsi di emetterla se richiesta a posteriori.
    E il fine non è certo quello di pagare più tasse. Che poi alcuni siano scoperti e altri no è un altro discorso.
    La cosa infatti immagino che venga fuori solo in caso di controlli, ovvero se ti controllano i registri, o tutti gli incassi che hai fatto e questi non coincidono con le fatture dichiarate.

  20. NON E’ UN COMMENTO – INFORMAZIONE

    Posso chiedere al venditore online la prova di registrazione della vendita registrata sul libro dei corrispettivi ?

    Se c’è una normativa, qual’ è ?

    Vi ringrazio.

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