Le banche e tutti i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere, dall’inizio dello scorso anno, i dati relativi ai pagamenti transfrontalieri all’Agenzia delle Entrate, quando nello stesso trimestre superano la soglia di 25 operazioni verso un unico beneficiario
Nel tentativo di contrastare le frodi Iva generate dall’esplosione degli acquisti via ecommerce, l’Ue ha approvato la Direttiva 2020/284 , che ha introdotto dall’inizio dello scorso anno nuovi obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (Psp).
L’Italia, recependo la direttiva, ha integrato nel DPR 633/1972 il nuovo Titolo II‑bis (articoli 40‑bis fino a 40‑sexies)per dettare regole precise su conservazione e comunicazione delle informazioni sui pagamenti transfrontalieri telematici.
Grazie alla normativa, stop ai bonifici “anonimi” oltre la soglia: l’obbligo scatta quando un Psp effettua più di 25 pagamenti transfrontalieri verso lo stesso beneficiario nello stesso trimestre civile.
Questi soggetti, che includono banche, istituti di pagamento, moneta elettronica e anche succursali straniere operanti in Italia, devono quindi registrare ogni transazione — data, importo, valuta, identificativi bancari, Iban e, se presenti, codice fiscale o partita Iva — e conservare questi dati per tre anni.
L’Agenzia delle Entrate ha definito i formati tecnici (Xml) e le modalità di invio tramite il sistema di Interscambio flussi Dati (Sid), aggiornando tra marzo e aprile 2025 i software e i moduli per la gestione dei flussi dati.
Dalla primavera di quest’anno sono, inoltre, disponibili chiarimenti operativi, come la Faq sul riferimento temporale delle operazioni da comunicare e il principio di diritto dell’11 aprile, che chiarisce come i Psp non siano tenuti a valutare l’efficacia antifrode delle informazioni trasmesse: tale compito spetta al legislatore comunitario.
Per quanto riguarda i pagamenti con carta, il provvedimento n. 142285 del 21 marzo 2025 introduce l’invio telematico dei dati Pos — comprensivi di importo giornaliero totale, numeri operazioni e dettaglio contrattuale — a partire dal 1° gennaio 2026.
In sostanza, i Psp operanti in Italia devono ora monitorare con attenzione i flussi transfrontalieri: oltre alla soglia delle 25 operazioni, contano anche coordinate Iban e Bic sia del pagatore sia del beneficiario, al fine di stabilire se il pagamento è da considerarsi “transfrontaliero”.
La comunicazione trimestrale all’Agenzia delle Entrate e il successivo inoltro al sistema europeo Cesop servono a creare un quadro integrato di tracciabilità, utile agli Stati membri per individuare anomalie potenzialmente correlate a frodi Iva.
L’avvio di questo meccanismo — operativo dal 2024 con i nuovi tracciamenti dei pagamenti Pos in arrivo dal 2026 — rappresenta un passo significativo per la lotta all’evasione. I prestatori di servizi di pagamento hanno dovuto adeguare i loro sistemi informativi, formare il personale e dotarsi di processi di governance dei dati adeguati.
Si ricorda che l’obbligo principale non è tanto selezionare pagamenti “sospetti”, quanto garantire trasparenza e conformità normativa: spetta alle autorità fiscali e al legislatore europeo valutare e utilizzare i dati raccolti.
