Il Garante della Privacy ha emanato le nuove regole per le attività promozionali e combattere il marketing selvaggio, “Le Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” (G.U. n. 174 del 26 luglio 2013). L’intervento definisce un primo quadro unitario di misure e accorgimenti utili sia alle imprese sia a quanti desiderano difendersi dalla pubblicità.
Una particolare attenzione è stata posta dall’Autorità sulle nuove frontiere dello spamming – come quello diffuso sui social network (il cosiddetto social spam) o tramite alcune pratiche di «marketing virale» o «marketing mirato» – che possono comportare modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale degli interessati.
Prima regola: l’informativa, ex art. 13 del Codice della Privacy, a cui si aggiunge l’obbligo di acquisire il consenso dell’interessato prima di inviare una comunicazione promozionale. Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto. Pertanto, l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali deve essere previamente informato oralmente o per iscritto riguardo a una serie di elementi obbligatori e indefettibili.
Il provvedimento disciplina, inoltre, le cautele da applicare nel caso di cessione a soggetti terzi dei dati raccolti a fini di marketing e, fra queste, in modo particolare gli obblighi di controllo che permangono in capo alle società committenti che affidano ad agenti esterni le proprie campagne promozionali.
Nell’ultima parte del provvedimento il Garante fornisce delle indicazioni sulle nuove forme di spam, prive, per il momento, di un’espressa disciplina normativa.
II c.d. “social spam” consiste in un insieme di attività mediante le quali lo spammer veicola messaggi e link attraverso le reti sociali online.
Nel ribadire l’applicabilità del Codice anche ai servizi di messaggistica quali Skype, WhatsApp, Viber e Messenger, si evidenzia, poi, il rischio rappresentato dalla condivisione dei propri dati su diversi dispositivi elettronici, mettendo in guardia gli utenti dal cosiddetto “spam mirato”, basato sulla profilazione dei consumatori in base a gusti personali, reperibili anche grazie alle applicazioni presenti negli smartphone e nei tablet.
Anche qui, specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network (ad esempio pubblicandoli sulla loro bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip sempre più diffusi come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, etc. Il fatto che i dati siano accessibili in Rete non significa che possano essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attivitá di marketing «virale» o «mirato».
Per il mondo social, si sottolinea, infine, la possibilità, da parte delle aziende, di inviare messaggi pubblicitari ai propri fan (per gli iscritti a Facebook) e followers (per chi, invece, è utente Twitter) ma con alcune precisazioni. In particolare, tale operazione è considerata lecita, ma solo se dal contesto della pagina/account aziendale emerge in modo inequivocabile la volontà dell’iscritto di fornire il proprio consenso alla ricezione di messaggi promozionali da parte dell’impresa “seguita”.