AGCM: SANZIONI MILIONARIE PER APPLE, AMAZON E GOOGLE qui

In occasione dell'Internet Governance Forum 2021, nel corso di una delle Sessioni parallele tenute nella giornata del 10 novembre dal titolo “Piattaforme ed algoritmi: analisi, principi e strumenti di tutela”, AICEL ha evidenziato le problematiche riconducibili alle “opacità” delle piattaforme che compromettono il normale scambio tra consumatori e operatori commerciali i quali, spesso, si trovano a subirne le condizioni imposte dall'alto.

Ebbene, attraverso una serie di provvedimenti dell'AGCM pubblicati tra il 23 e il 25 novembre, molte delle questioni sollevate nel corso dell'evento hanno trovato riscontro, confermando la necessità di un maggiore controllo e di una riflessione sull'intero sistema.

ACCORDO TRA AMAZON E APPLE: LIMITI PER IL MERCATO DEL WEB?

In particolare, il primo provvedimento dell'Autorità ha sanzionato, per oltre 200 milioni di euro complessivi, Amazon e Apple per aver posto in essere un accordo restrittivo che non permetteva a tutti i rivenditori legittimi di prodotti Apple e Beats “genuini” di operare sul marketplace amazon.it.

Piu nel dettaglio, l'istruttoria -avviata nei confronti delle società dei gruppi Apple Inc. e Amazon.com Inc. – ha permesso di accertare che talune clausole contrattuali di un accordo stipulato nell'ottobre 2018 violano l'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell', in quanto volte ad introdurre una restrizione meramente quantitativa del numero di rivenditori, permettendo solo ad Amazon e a taluni soggetti, individuati in modo discriminatorio, di operare su Amazon.it.

Più nel dettaglio, le restrizioni dell'accordo si andavano a riflettere, diminuendone l'entità, non solo sulle vendite transfrontaliere, ma anche sul livello degli sconti praticati dai soggetti terzi su Amazon.it.

Evidenziando tali problematiche, in data 16 novembre 2021, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, riconosceva la necessità che i sistemi di distribuzione, al fine di essere compatibili con le regole sulla concorrenza, si basino su criteri di natura qualitativa, non discriminatori e applicati indistintamente a tutti i potenziali rivenditori.

ACQUISIZIONE E UTILIZZO DEI DATI DEI CONSUMATORI: L'AGCM SANZIONA GOOGLE E APPLE

Con gli altri due provvedimenti (presentati nel medesimo comunicato stampa in quanto strettamente connessi per le tematiche trattate) che vedono sanzionati da una parte ancora Apple e dall'altra, questa volta, Google per complessivi 20 milioni, l'AGCM ha accertato violazioni del Codice del Consumo per carenze informative e per pratiche aggressive riguardo all'acquisizione e all'utilizzo dei dati dei consumatori.

Orbene, se da un lato Google fonda la propria attività economica sull'offerta di un'ampia gamma di prodotti e di servizi connessi a Internet, basata anche sulla profilazione degli utenti ed effettuata grazie ai loro dati, dall'altro lato Apple raccoglie, profila e utilizza a fini commerciali i dati degli utenti attraverso l'utilizzo dei suoi dispositivi e dei suoi servizi. Quindi, pur senza procedere ad alcuna cessione di dati a terzi, Apple ne sfrutta direttamente il valore economico attraverso un'attività promozionale per aumentare la vendita dei propri prodotti e/o di quelli di terzi attraverso le proprie piattaforme commerciali.

In tale contesto, l'Autorità ha ritenuto sussistente un rapporto di consumo tra gli utenti e i due operatori, anche in assenza di esborso monetario, la cui controprestazione è rappresentata dai dati che essi cedono utilizzando i servizi di Google e di Apple, e sia Google che Apple non hanno fornito informazioni chiare e immediate sull'acquisizione e sull'uso dei dati degli utenti a fini commerciali.

Inoltre, l'Autorità ha accertato che le due società in questione hanno posto in essere pratiche aggressive.

In particolare, nella fase di creazione dell'account, Google pre-imposta l'accettazione da parte dell'utente al trasferimento e/o all'utilizzo dei propri dati per fini commerciali. Nel caso di Apple, invece, l'attività promozionale è basata su una modalità di acquisizione del consenso all'uso dei dati degli utenti a fini commerciali senza prevedere per il consumatore la possibilità di scelta preventiva ed espressa sulla condivisione dei propri dati.

LA POSIZIONE DI AICEL

Anche il tema dell'utilizzo dei dati da parte delle piattaforme è stato oggetto della riflessione di AICEL sempre in occasione della tavola rotonda sopra citata in seno a IGF 2021. In quel caso, l'attenzione di AICEL si è focalizzata sul fatto che le piattaforme sono in possesso di grandi basi di dati (c.d. datalake) dalle quali estrarre dati sintetici e fare modellizzazione, accelerando così l'ascesa del fenomeno del walled garden, ovvero l'imposizione di fatto agli operatori di trasferire servizi, prodotti e attività al loro interno (con l'insorgere delle problematiche anche di tipo limitativo e discriminatorio segnalate all'inizio e, appunto, sanzionate dall'Autorità).

Risulta, pertanto, indispensabile che il Legislatore Europeo e le Autorità nazionali preposte tengano alta l'attenzione in merito a queste tematiche, verificando la reale messa a disposizione di concreti strumenti atti ad assicurare maggiore ed effettiva tutela agli operatori commerciali e, conseguentemente, come auspicato dall'AGCM nei provvedimenti citati, garantire maggiore tutela al consumatore ed efficienza al Mercato Europeo.

Redazione

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