Recenti provvedimenti di alcuni tribunali hanno riaperto con risonanza la spinosa questione relativa all’esposizione di marchi altrui nei siti di commercio elettronico.
Nel mondo reale, infatti, i negozi tradizionali hanno usualmente potuto distribuire i prodotti delle aziende titolari dei relativi marchi valendosi di clausole contrattuali contenute di norma negli accordi di distibuzione, con limiti di territorio e su base di esclusiva o meno.
Tali limiti sono stati spesso superati con l’avvento dei siti di e-commerce i quali sorpassano per loro stessa natura i confini territoriali tradizionali, rivoluzionando così le ordinarie modalità di scelta da parte dei titolari dei marchi degli operatori del settore che possono distribuire lecitamente determinati prodotti griffati.
Tale erosione di mercato ha portato i distributori esclusivi di marchi più o meno rinomati a proporre diverse azioni giudiziarie nei confronti di merchant on line che operano senza curarsi di avere espressa licenza di marchio sia per la fase di mera pubblicizzazione dei prodotti sul sito sia per la successiva vendita di tali prodotti marchiati al cliente finale.
Si susseguono diffide ed azioni cautelari volte ad impedire ai merchant tali attività: non è sempre Davide contro Golia ma semplicemente la verifica contenziosa dei limiti e delle facoltà concessi dal titolare del marchio che lo concede in uso ad un licenziatario che gli riconosce un corrispettivo economico.
E’ interesse di entrambi (titolare del marchio e licenziatario) evitare che soggetti non autorizzati godano illecitamente del marchio: i contenziosi che ne derivano possono provocare conseguenze economiche estremamente negative per chi ne esce sconfitto.