La grande crescita del commercio elettronico ha reso necessaria una revisione e semplificazione dell’Iva con riferimento agli acquisti online da Paesi terzi
Nel 2021 è stato introdotto l‘IOSS (Import One Stop Shop), regime speciale per le vendite a distanza. Si tratta di uno sportello unico per le importazioni tramite il quale è possibile versare l’Iva per tutte le vendite a distanza tra professionisti e consumatori (B2C) di un paese UE con merce spedita da un Paese terzo. Lo sportello rimuove l’obbligo di versare l’Iva in ogni Paese in cui viene effettuata la vendita, con il limite di una soglia economica. I beni venduti online del valore superiore a 150 euro non possono essere dichiarati nell’IOSS. Tale limite è considerato un onere per le imprese. Per questo motivo la Commissione europea ha proposto l’estensione dell’IOSS e l’eliminazione di questa restrizione.
La proposta
L’obiettivo è creare un regime unificato e semplificato dell’applicazione Iva, tutelando in primis operatori economici e imprese da un frammentato piano di versamento Iva. Ne beneficerebbero anche i consumatori finali grazie all’applicazione dell’aliquota dove avviene il consumo dei beni.
La Commissione ritiene che dalla proposta di semplificazione derivi inoltre un aumento del gettito Iva: l’estensione dell’IOSS ridurrà il numero di registrazioni Iva locali e consentirà alle autorità maggior tempo e risorse per concentrarsi sulla lotta contro le frodi o per fornire supporto alla conformità per i commercianti onesti.
Le modifiche entreranno in vigore entro il 1° marzo 2028.
Il contesto attuale attuale: l’Iva nelle vendite all’estero
In linea generale, quando beni o servizi sono ceduti alla frontiera l’Iva è dovuta al Paese di destinazione. Per garantire che un’impresa che vende all’estero, dichiari e versi l’Iva dovuta nell’altro Paese o negli altri Stati membri, le imprese sono tenute a registrarsi in ogni Stato membro in cui effettuano forniture. Questo processo può risultare oneroso in termini sia di tempo sia di costi in quanto richiede all’azienda di conformarsi alla normativa del Paese membro di destinazione
Nel 2021 sono stati introdotti degli aggiornamenti normativi al fine di contrastare le frodi Iva e facilitare le imprese in tale ambito:
- OSS: sportello unico per le vendite all’interno dell’UE. I venditori possono versare l’Iva attraverso un’unica dichiarazione. Successivamente l’Iva riscossa dall’OSS verrà assegnata ai vari Paesi;
- IOSS: sportello dedicato alle vendite online, nel caso in cui le merci siano spedite da un Paese terzo e importate nell’UE. Attraverso l’IOSS i fornitori non UE possono scegliere uno Stato membro in cui sono ufficialmente registrati (“lo Stato membro di identificazione”), ottenendo così l’accesso al mercato unico dell’UE.
Inoltre, l’Iva viene riscossa quando il cliente acquista il bene online, anziché presso il punto di importazione. In questo modo, i clienti non devono affrontare pagamenti aggiuntivi imprevisti quando le merci entrano nel mercato dell’UE.
L’IOSS può essere utilizzato anche da interfacce elettroniche (come mercati online, portali o piattaforme) che facilitano le vendite online di venditori extra UE. In questo caso, ai fini Iva, le interfacce vengono definite come il presunto fornitore e considerate non solo fornitori dei beni, anche se agiscono solo da intermediari, ma anche responsabili dell’addebito e dichiarazione Iva. Anche in questo caso si applica la soglia di 150 euro e il il fornitore extra UE dovrà quindi registrarsi ai fini Iva nello Stato membro di destinazione dei beni.
È importante sottolineare che l’uso dello IOSS non è obbligatorio per le imprese o per le interfacce elettroniche che agiscono come presunti fornitori. I commercianti e i presunti fornitori possono scegliere di registrarsi ai fini IVA in ciascun Paese in cui le merci vengono importate, se lo desiderano.
La riforma ha introdotto anche “regimi speciali”. Questi possono applicarsi quando il venditore o il presunto fornitore decide di non avvalersi dello IOSS, e quindi di rinviare la riscossione dell’Iva agli operatori postali, ai corrieri o agli agenti doganali. Tali soggetti riscuoteranno l’Iva dall’acquirente al momento della consegna della merce. A titolo di semplificazione, gli operatori postali e altri corrieri possono pagare mensilmente l’Iva riscossa che è comunque soggetta alla soglia di 150 euro.
Impatto della proposta di semplificazione dell’Iva
La Commissione ritiene che l’eliminazione della soglia di 150 euro per l’IOSS avrebbe un impatto significativo sui costi amministrativi per le imprese. Tutte le vendite a distanza di beni importati, indipendentemente dal loro valore, sarebbero ammissibili per il regime. Il provvedimento, abbinato all’abolizione dell’esenzione dai dazi doganali di 150 euro, permetterebbe una riduzione dei livelli di frode poiché, venendo meno l’effetto soglia, diminuirebbe la tendenza alla pratica della sottovalutazione. Con questo termine si intende una pratica fraudolenta in base alla quale i commercianti dichiarano alla dogana un valore delle merci importate inferiore al valore effettivo delle merci. Dato che i dazi doganali sono calcolati in base al valore delle merci, la sottovalutazione delle merci abbassa inevitabilmente la tassa di importazione. Inoltre, la sottovalutazione della merce comporta anche una riduzione dell’Iva, in quanto questa viene calcolata in base al valore della merce più i dazi doganali. L’attuale soglia di 150 euro per l’esenzione dai dazi doganali crea un incentivo per i commercianti a valutare falsamente le loro merci alle autorità doganali al di sotto della soglia di 150 euro. Ciò comporta la perdita di dazi doganali e minori entrate Iva.