L’Unione Europea ha pubblicato un nuovo regolamento generale sulla sicurezza dei prodotti. Anche il commercio elettronico rientra nell’ambito di applicazione del GPSR
Con l’obiettivo di garantire la protezione e la salute dei consumatori, l’Unione Europea il 23 maggio 2023 ha pubblicato un nuovo regolamento generale (2023/988) sulla sicurezza dei prodotti (GPSR). L’atto modifica il regolamento 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 87/357/CEE. In questo modo, il regime dell’Unione europea in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi mira a tenere il passo con l’era digitale, i modelli imprenditoriali dell’economia circolare e le catene globali del valore. Dal punto di vista dei consumatori, sarà ora più semplice riparare, restituire o sostituire prodotti non sicuri considerando come ambito di applicazione quello dei beni nuovi, usati, riparati o ricondizionati, messi a disposizione o reimmessi sul mercato. Anche la vendita a distanza, compreso il commercio elettronico che ha determinato con la sua grande diffusione la comparsa di nuovi modelli commerciali, rientra nell’ambito di applicazione del Regolamento.
I punti di forza attuati dalla nuova normativa consistono nel potenziamento dello scambio informativo tra i produttori, gli importatori e i distributori relativamente ai prodotti pericolosi; i doveri di informazione e di cooperazione con le autorità di vigilanza nazionali; il ruolo accentrato ed interconnesso dei portali dedicati ai sistemi di allerta; l’individuazione della figura responsabile di verificare l’adeguatezza dei prodotti, alla luce delle prescrizioni del regolamento.
Il Regolamento entra in vigore a partire dal ventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale europea e diventa applicabile 18 mesi dopo, introducendo dunque nuove disposizioni per le piattaforme online. Vediamo quali sono le principali.
Livello di sicurezza dei prodotti
In virtù dell’obbligo generale di sicurezza, possono essere immessi sul mercato solo prodotti sicuri. Tale obbligo grava sui fabbricanti, sui distributori e in generale sugli operatori economici che a vario titolo progettano, realizzano e immettono i prodotti sul mercato. In fase di progettazione, l’elevato livello di sicurezza dovrebbe essere conseguito principalmente attraverso la progettazione e le caratteristiche del prodotto, tenendo conto dell’uso previsto e prevedibile e delle condizioni d’uso del prodotto. Gli eventuali rischi rimanenti dovrebbero essere attenuati mediante determinate misure di salvaguardia, quali avvertenze e istruzioni. La sicurezza è valutata alla luce di tutti gli aspetti pertinenti del prodotto, in particolare dalle sue caratteristiche (fisiche, meccaniche e chimiche) nonché dalle esigenze per le quali è progettato e dai rischi specifici che il prodotto potrebbe rappresentare anche rispetto alle categorie di consumatori più fragili che probabilmente lo utilizzeranno, in particolare i bambini, gli anziani e le persone con disabilità.
Obblighi dei fabbricanti
Prima di immettere i loro prodotti sul mercato, i fabbricanti effettuano un’analisi interna dei rischi e redigono una documentazione tecnica contenente almeno una descrizione generale del prodotto e delle sue caratteristiche essenziali pertinenti per valutarne la sicurezza. Sui prodotti deve essere apposto un numero di tipo, lotto, serie o altro elemento, che ne consenta l’identificazione e che sia facilmente visibile e leggibile per i consumatori, oppure, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, le informazioni prescritte devono essere riportate sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. A ciò saranno affiancate le informazioni di contatto del produttore della merce. I fabbricanti redigono una documentazione tecnica relativa ai prodotti che immettono sul mercato, che dovrebbe contenere le informazioni necessarie a dimostrarne la sicurezza, basandosi su un’analisi interna dei rischi effettuata dal fabbricante. È auspicabile che la quantità di informazioni da fornire nella documentazione tecnica sia proporzionata alla complessità del prodotto e agli eventuali rischi individuati dal fabbricante.
Obblighi degli operatori economici
Il distributore deve immettere e vendere sul mercato solo prodotti sicuri e per farlo deve accertarsi che il fabbricante e l’importatore abbiano rispettato le prescrizioni normative attuando, in caso di dubbio, le segnalazioni al fabbricante, all’importatore e alla piattaforma Satety Gate Business. Cosa Cambia per l’ecommerce? Con riguardo agli obblighi informativi degli operatori economici in caso di vendite online o attraverso altri mezzi di vendita a distanza, l’offerta di tali prodotti deve indicare in modo chiaro e visibile almeno le seguenti informazioni:
a) nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante, indirizzo postale ed elettronico al quale può essere contattato;
b) se il fabbricante non è stabilito nell’Unione, nome, indirizzo postale ed elettronico del responsabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento o dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1020;
c) informazioni che consentono l’identificazione del prodotto, compresi un’immagine del prodotto, il tipo e qualsiasi altro identificatore del prodotto;
d) qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza che deve essere apposta sul prodotto o sull’imballaggio o inserita in un documento di accompagnamento conformemente al presente regolamento o alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori, come stabilito dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione sul mercato.
È indispensabile che tutti gli operatori economici e i fornitori dei mercati online cooperino con le autorità di vigilanza del mercato per azzerare o attenuare i rischi per i pertinenti prodotti messi a disposizione sul mercato. Pertanto, insieme al prodotto devono essere indicate le informazioni di contatto dell’operatore economico stabilito nell’Unione e responsabile dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento così da agevolare i controlli lungo l’intera catena di fornitura.
Obblighi dei fornitori dei mercati online
I fornitori dei mercati online svolgono un ruolo cruciale nell’intermediazione tra operatori commerciali e consumatori nella vendita di prodotti; di conseguenza dovrebbero avere maggiori responsabilità nel combattere la vendita online di prodotti pericolosi. A tal proposito, l’uso di tecnologie e processi digitali e i miglioramenti dei sistemi di allerta, in particolare il portale Safety Gate, possono consentire l’identificazione e la comunicazione automatiche dei prodotti pericolosi notificati e lo svolgimento di controlli casuali automatizzati sul portale stesso. I fornitori di mercati online dovrebbero perciò registrarsi su questo portale e inserire le informazioni riguardanti il loro punto di contatto unico in modo da agevolare la comunicazione di informazioni su questioni inerenti alla sicurezza dei prodotti. A loro è richiesto inoltre di controllare i prodotti con il portale Safety Gate prima di inserirli nella loro interfaccia.
Il portale Safety Gate
Safety Gate comprende tre elementi: un sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari attraverso il quale le autorità nazionali e la Commissione possono scambiare informazioni sui prodotti (sistema di allarme rapido Safety Gate); in secondo luogo, un portale web destinato a informare il pubblico e consentirgli di presentare reclami (portale Safety Gate); infine, un portale web tramite il quale le imprese possono adempiere l’obbligo di avvisare le autorità e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti (Safety Business Gateway).
Sistema di tracciabilità
La tracciabilità dei prodotti è fondamentale per un’efficace vigilanza del mercato dei prodotti pericolosi e per l’adozione di misure correttive. I fornitori di mercati online non dovrebbero consentire la pubblicazione di un’offerta di uno specifico prodotto sulle loro piattaforme se l’operatore commerciale non ha fornito tutte le informazioni relative alla sicurezza e alla tracciabilità del prodotto. Il sistema di tracciabilità consiste nella raccolta e nell’archiviazione dei dati, anche per via elettronica, che permettono l’identificazione del prodotto, dei suoi componenti o degli operatori economici coinvolti nella sua catena di fornitura, nonché nelle modalità di visualizzazione e di accesso a tali dati, compresa la collocazione di un supporto dati sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
Valutazione del rischio: metodologia e organismi
Per evitare che sia fatta una valutazione del rischio di un prodotto differente dai diversi Stati membri, il regolamento definisce la necessità di introdurre un meccanismo attraverso cui la Commissione possa fornire un parere su eventuali questioni controverse. La relativa relazione periodica dovrebbe essere presentata alla “rete per la sicurezza dei consumatori” formata appunto dalle autorità competenti dei vari Stati. Essa dovrebbe altresì contribuire all’armonizzazione delle metodologie per la raccolta di dati sulla sicurezza dei prodotti, nonché accrescere l’interoperabilità tra i sistemi di informazione regionali, settoriali, nazionali e dell’Unione relativi alla sicurezza dei prodotti. Inoltre, la Commissione organizza periodicamente attività congiunte delle autorità di vigilanza del mercato, le cosiddette “indagini a tappeto”, nell’ambito delle quali si effettuano ispezioni su prodotti offerti online o offline che tali autorità hanno acquistato in forma anonima per verificarne la conformità al Regolamento.
Richiamo di prodotti
In caso di richiamo di prodotti pericolosi, è opportuno che gli operatori usino i dati dei clienti che hanno a disposizione per informarli con avvisi per la sicurezza provvedendo perciò all’acquisizione dei contatti diretti attraverso programmi di fidelizzazione o sistemi di registrazione dei prodotti. I dati personali raccolti a tale scopo sono limitati al minimo necessario e sono utilizzati solo per contattare i consumatori in caso di richiamo o avviso per la sicurezza. Se non tutti i consumatori interessati possono essere contattati, gli operatori economici e i fornitori di mercati online, in conformità con le loro rispettive responsabilità, diffondono un avviso di richiamo per la sicurezza chiaro e visibile attraverso altri canali appropriati, garantendo la più ampia portata possibile, quali: il sito web dell’azienda, i canali dei social media, le newsletter e i punti vendita al dettaglio e, se del caso, annunci sui mezzi di comunicazione di massa e altri canali di comunicazione. Le informazioni devono essere accessibili alle persone con disabilità. L’avviso di richiamo dovrebbe essere chiaro e trasparente e descrivere con chiarezza il rischio in questione, evitando termini, espressioni o altri elementi che potrebbero ridurre la percezione del rischio da parte dei consumatori. I consumatori dovrebbero anche poter ottenere, all’occorrenza, maggiori informazioni attraverso un numero verde o un altro strumento interattivo. Quanto al trattamento dei dati personali, qualora i consumatori segnalino un prodotto nel portale Safety Gate, dovrebbero essere conservati solo i dati personali necessari alla segnalazione del prodotto pericoloso, per un periodo non superiore a cinque anni dopo l’inserimento di tali dati. Gli operatori economici che avviano il richiamo di un prodotto dovrebbero offrire ai consumatori almeno due opzioni tra la riparazione, la sostituzione o un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato, salvo nei casi in cui ciò sia impossibile o sproporzionato.
Sanzioni e rimedi
Per scoraggiare l’immissione nel mercato di prodotti pericolosi, le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive. L’imposizione delle sanzioni dovrebbe tenere in debita considerazione la natura, la gravità e la durata della violazione in questione.
In caso di incidente relativo alla sicurezza di un prodotto, il fabbricante deve garantire la comunicazione tempestiva attraverso il Safety Business Gateway nel momento in cui si è venuti a conoscenza del danno. Per quanto attiene i fornitori di mercati online, l’autorità di vigilanza del mercato ha il potere di emettere un ordine che imponga l’eliminazione di un contenuto relativo a un’offerta di prodotto pericoloso dalla propria piattaforma online, di disabilitarne l’accesso o di mostrare un avviso esplicito. Tali azioni devono essere eseguite tempestivamente e in ogni caso non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordine. I fornitori di mercati online trattano, senza indebito ritardo, le notifiche relative alle questioni di sicurezza dei prodotti in relazione al prodotto offerto in vendita online attraverso i loro servizi, ricevute a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065.
In linea generale, i venditori online sono tenuti a fornire informazioni adeguate e tempestive ai consumatori, a cooperare con l’autorità di vigilanza e con gli operatori economici affinché i richiami siano il più possibile efficaci, anche consentendo l’accesso alle loro interfacce da parte dell’autorità per identificare i prodotti pericolosi e la relativa catena di fornitura.