Tracking pixel nelle email: il Garante impone il consenso preventivo

La pratica del tracciamento invisibile nelle comunicazioni di posta elettronica giunge a una svolta decisiva. Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento del 17 aprile 2026, ha ufficializzato le linee guida sull’utilizzo dei tracking pixel, introducendo l’obbligo di consenso preventivo, libero e informato per l’attivazione di tali tecnologie. La decisione dell’Autorità risponde alla crescente necessità di trasparenza in un settore dove il monitoraggio del comportamento dell’utente avveniva spesso in modo silente.

Gli operatori del commercio elettronico hanno ora a disposizione un termine di sei mesi, a partire dalla prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per conformare i propri sistemi di invio massivo.

Cosa cambia operativamente per i merchant

L’impatto tecnico è significativo e richiede una revisione dei flussi di marketing. Ecco tre esempi concreti di come l’adeguamento trasformerà la gestione delle campagne:

  • Gestione della newsletter: Un e-commerce di abbigliamento che utilizza pixel per misurare il tasso di apertura dovrà implementare un banner o una checkbox dedicata nel form di iscrizione. In assenza di un flag specifico che autorizzi il tracciamento del comportamento di lettura, il sistema dovrà inibire l’invio del pixel nell’email, pur mantenendo la consegna del messaggio.
  • Email transazionali e di servizio: La notifica di avvenuta spedizione di un ordine resta esclusa dal consenso preventivo, in quanto finalità tecnica necessaria. Tuttavia, il merchant dovrà prestare attenzione a non includere all’interno della stessa email elementi di profilazione non strettamente necessari, come banner promozionali basati sullo storico acquisti, che attiverebbero l’obbligo di consenso.
  • Analisi granulare delle performance: Le piattaforme di invio email dovranno essere riconfigurate per segmentare gli utenti tra “consenzienti” e “non consenzienti”. Per questi ultimi, i report statistici dovranno limitarsi ai dati di invio e consegna, escludendo qualsiasi dato di monitoraggio comportamentale individuale (come l’orario di apertura o la geolocalizzazione del device).

L’Autorità ha chiarito che, qualora il pixel sia utilizzato per finalità non strettamente tecniche, l’informativa deve essere chiara e le modalità di revoca del consenso altrettanto semplici. Il rispetto dei principi di privacy by design e by default diventa ora il parametro fondamentale per evitare sanzioni e garantire la legittimità dei flussi di comunicazione diretta con il cliente.

Redazione Linea e-Commerce

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