L’apertura di un’istruttoria conoscitiva da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sugli algoritmi di pricing dinamico segna l’inizio di una nuova fase di scrutinio per l’e-commerce italiano. Al centro dell’indagine non vi è la legittimità della variazione dei prezzi in sé — pratica comune e necessaria per la sopravvivenza in mercati ad alta volatilità — bensì l’opacità dei criteri che governano tali oscillazioni e il loro potenziale impatto distorsivo sul comportamento del consumatore.
Le piattaforme digitali utilizzano da tempo sistemi automatizzati capaci di ricalcolare i listini migliaia di volte al giorno, basandosi su variabili quali la disponibilità di magazzino, i prezzi dei competitor e lo storico di navigazione dell’utente. Tuttavia, l’autorità sospetta che tali meccanismi possano trasformarsi in strumenti di profilazione aggressiva, dove il prezzo non riflette più solo il valore di mercato, ma la specifica disponibilità a pagare del singolo individuo, spesso senza che quest’ultimo ne sia consapevole.
Direttiva Omnibus e algoritmi: il nodo della trasparenza
Il quadro normativo di riferimento è quello delineato dalla Direttiva Omnibus, recepita in Italia per rafforzare la tutela dei consumatori nell’era digitale. La norma impone obblighi precisi in materia di annunci di riduzione di prezzo e, soprattutto, di trasparenza algoritmica. I merchant sono tenuti a informare chiaramente l’utente qualora il prezzo presentato sia stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato.
L’istruttoria dell’AGCM punta a verificare se le informative attuali siano sufficienti o se, al contrario, nascondano dinamiche di “prezzo personalizzato” sotto la veste di offerte generiche. I merchant devono prestare attenzione alla distinzione tra:
- Pricing dinamico: variazione del prezzo basata su fattori esterni (domanda, offerta, stock).
- Pricing personalizzato: variazione basata sui dati personali dell’utente (dispositivo utilizzato, localizzazione, capacità di spesa presunta).

Mentre il primo è generalmente accettato se motivato, il secondo richiede un consenso esplicito e un’informativa estremamente dettagliata, pena la classificazione come pratica commerciale scorretta.
I rischi operativi per gli e-commerce manager
Per chi gestisce un negozio online, l’uso di software di repricing automatizzato comporta oggi un rischio legale che va oltre la semplice gestione commerciale. Le sanzioni dell’Antitrust possono raggiungere vette elevate, proporzionali al fatturato annuo, ma il danno più rilevante è spesso quello reputazionale. In un mercato dove la fiducia è il principale motore di conversione, il sospetto di manipolazione algoritmica può spingere gli utenti verso competitor percepiti come più trasparenti.
Le criticità maggiori emergono nei settori a forte stagionalità o in quelli legati ai servizi, come il turismo e l’elettronica di consumo, dove le fluttuazioni possono essere repentine. L’autorità intende accertare se l’uso dell’intelligenza artificiale per il monitoraggio dei competitor possa sfociare in forme di collusione tacita, dove gli algoritmi “imparano” ad allinearsi verso l’alto, eliminando di fatto la concorrenza reale.
Audit tecnologico: come devono muoversi i merchant
Le aziende devono ora procedere a una revisione sistematica della propria infrastruttura tecnologica. Il primo passo è mappare con precisione quali variabili alimentano il motore di pricing. Se il sistema tiene conto di dati personali non strettamente necessari al calcolo del valore di mercato, l’e-commerce manager deve valutare la disattivazione di tali parametri o l’adeguamento delle privacy policy.
Un approccio prudente prevede l’implementazione di:
- Log storici delle variazioni: per poter giustificare, in caso di controllo, il motivo tecnico di un rialzo (es. esaurimento imminente delle scorte).
- Trasparenza al checkout: inserire piccoli avvisi che spieghino la natura variabile dei prezzi, soprattutto nelle fasi di alta domanda.
- Controllo umano sui massimali: evitare che l’algoritmo, in assenza di freni, generi prezzi fuori mercato che potrebbero essere interpretati come speculativi.
L’indagine dell’AGCM non deve essere letta come un divieto all’innovazione, ma come un richiamo all’ordine verso un commercio digitale che rimetta al centro il diritto del consumatore a una scelta informata. La tecnologia deve servire a rendere i mercati più efficienti, non più oscuri.
