Già circolavano dal 2008 alcune “proposte di direttiva” tese a disciplinare in modo uniforme in tutti gli Stati europei la materia relativa alla tutela del consumatore.
Ebbene, come già noto, a marzo di quest’anno è stato discusso e messo ai voti un testo nato dall’accorpamento di alcune di queste proposte.
E’ da specificare che detto testo non è ancora stato approvato in maniera definitiva.
Certo che, anche visti gli emendamenti apportati rispetto ai testi originari, sicuramente la rotta è diretta verso una sempre maggior tutela del consumatore.
Andando nello specifico: cosa cambierebbe rispetto ad oggi?
In primo luogo i termini, o meglio i giorni, entro cui compiere determinate azioni.
14 giorni rispetto agli attuali 10 per il consumatore per poter dichiarare la propria volontà di recesso (art.12).
14 rispetto agli attuali 30 i giorni entro cui il merchant dovrebbe rimborsare le somme versate dal consumatore che ha esercitato il recesso ( art.16).
Come si nota la parificazione tra le parti c’è stata: entrambi- merchant e consumatore- hanno diritto a 14 giorni di tempo. Peccato che per l’uno (il consumatore) sia un vantaggio con conseguente allungamento di tempo per poter decidere se tenere o meno il bene acquistato mentre per l’altro vi sia un dimezzamento dei giorni per eseguire il rimborso!
E cosa dovrà rimborsare il merchant?
Sicuramente le spese del bene e di spedizione “originarie” sostenute dal consumatore (così come chiarito anche dalla decisione della decisione della Corte di Giustizia Europea del 15 aprile 2010). Ma vi è di più. Anche le spese di restituzione del bene al merchant a seguito di recesso dovrebbero essere rimborsate se il costo del bene è superiore ai 40 euro. Quindi, a differenza di quanto previsto dalla nostra attuale normativa, per gli acquisti oltre i 40 euro il consumatore non dovrebbe sostenere neppure le spese di restituzione dell’acquisto.
Sarebbe previsto anche un ulteriore allungamento dei termini di recesso in caso di mancata informativa al consumatore sul suo diritto di avvalersene. Infatti attualmente qualora, il merchant- incautamente- non dovesse riportare nelle condizioni contrattuali adeguate informazioni sull’esercizio del diritto di recesso, il consumatore ha tempo per recedere non 10 giorni ma ben 3 mesi dacchè ha ricevuto il bene.
Ebbene, in questo caso il testo normativo prevederebbe un allungamento sino ad un anno di tempo concesso al consumatore per poter recedere! .
Qualora il merchant compisse questo incautissimo errore incorrerebbe in un ulteriore grave conseguenza: il consumatore che ha restituito un bene dopo averlo utilizzato e/o danneggiato non sarebbe considerato responsabile della diminuzione di valore del bene! ( v. art. 17).
I merchant italiani, però, lo sanno di non poter commettere questa leggerezza: infatti la nostra normativa prevede addirittura una sanzione amministrativa ( da 3.000,00 € a 18.000,00 € ) per il merchant che abbia condizioni contrattuali carenti ed in particolare che non fornisca adeguate informazioni al consumatore sul diritto di recesso ( v. art.62 Codice del Consumo).
Forse, allora, tra gli europei i merchant nazionali sarnno più preparati ad affrontare l’eventuale entrata in vigore di questo testo normativo che dovrebbe uniformare la disciplina del commercio a distanza in tutta l’Unione.
Articolo interessante ma a mio parere fazioso. Non sono infatti d’accordo su questo:
“Qualora il merchant compisse questo incautissimo errore incorrerebbe in un ulteriore grave conseguenza: il consumatore che ha restituito un bene dopo averlo utilizzato e/o danneggiato non sarebbe considerato responsabile della diminuzione di valore del bene! ( v. art. 17).”
Il merchant non è obbligato nei fatti a ridargli i soldi, lo è giuridicamente ma se il consumatore adempie correttamente ai suoi doveri. Se il consumatore fa il furbo il merchant può anche non restituirgli i soldi. Civilmente parlando questa si chiama ‘autotutela’ che certamente porterebbe le parti innanzi a un giudice e tutto resterebbe da dimostrare per entrambe le parti, ponendole in condizioni di parità da un punto di vista probatorio-processuale.
Il punto è sempre lo stesso a mio parere. Sono iniziative che rallentano la crescita più che stimolarla. Tante agevolazioni e diritti per i Consumatori ma niente regolamentazioni e apertura globale ai Merchant. Nella fattispecie il consumatore ha già superato l’avversione ai pagamenti online via carta di credito ed ormai chi compra online ha anche tutti gli strumenti per valutare un negozio affidabile o meno (a differenza magari dei negozi fisici che non credo garantiscano tutti questi diritti).
La verità è che ancora non si è ancora ben capito come trarre vantasggio (fiscale e politico) dal mercato online ad eccezione delle grandi Aziende coem Compagnie Aeree e Multinazionali alle quali viene permessso di tutto.
Dove posso trovare nel dettaglio la nuova legge europea sul diritto di recesso? per sul web ve ne sono molte ma mai uguali.
grazie mille