Responsabilità estesa del produttore, la gestione dei rifiuti post consumo

La responsabilità estesa del produttore riguarda la gestione di un bene nella fase successiva al consumo. Il produttore ha quindi la responsabilità finanziaria e organizzativa del suo prodotto quando diventa un rifiuto

Se n’è iniziato a parlare nel Pacchetto Economia Circolare europeo entrato in vigore quattro anni fa. Ora tutti gli Stati membri hanno recepito le sue direttive e si affronta il problema della responsabilità estesa del produttore per chi è interessato alla produzione, vendita e commercializzazione di prodotti AEE e imballaggi.
Il concetto di EPR diventa un principio di politica ambientale che porta con sé obblighi precisi e vincolanti.

Il principio della Responsabilità Estesa del Produttore – Extended Producer Responsibility (EPR) – si diffonde in Europa nel 2002, a seguito del primo provvedimento normativo che richiama l’attenzione sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). E’ la direttiva RAEE – Direttiva 2002/96/CE che nel tempo è stata sostituita dalla Direttiva RAEE 2 – Direttiva 2012/19/EU e modificata dai provvedimenti contenuti nel Pacchetto Economia Circolare europeo del 2018.

Il principio EPR attribuisce una responsabilità nuova al produttore, in particolare a quelli interessati da apparecchiature elettriche ed elettroniche e imballaggi. Una responsabilità finanziaria e operativa che lo coinvolge direttamente affinché – attraverso attività obbligatorie e specifiche – “possa contribuire a proteggere l’ambiente e la salute umana, incoraggiare modalità di produzione e consumo sostenibili, ridurre gli sprechi e favorire il recupero delle materie prime seconde”.

La transizione dal modello lineare (prendi, usa, consuma e getta) al modello circolare (prendi, usa, consuma, raccogli e ricicla) è stata introdotta dal Pacchetto Economia Circolare europeo, recepito dagli Stati membri – inclusa l’Italia – con l’introduzione di misure obbligatorie che interessano non solo chi produce determinati prodotti, ma anche chi li vende e li distribuisce.

Epr, tutte le direttive previste

Con il recepimento delle norme europee, chi immette per la prima volta in un mercato specifici prodotti deve dimostrare di essere conforme alla politica ambientale EPR. Quest’obbligo interessa direttamente i soggetti che producono, importano o vendono in Paesi europei diversi dalla residenza aziendale prodotti appartenenti alla categoria EPR.

La classificazione dei prodotti inclusi nella categoria EPR può variare di Paese in Paese, ma include sicuramente tutti i tipi di imballaggio e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Parliamo di:

  • Apparecchiature per lo scambio di temperatura: impianti di condizionamento, frigoriferi, ecc.;
  • Schermi, monitor e apparecchiature contenenti schermi con una superficie superiore a 100 cm quadrati;
  • Lampade;
  • Grandi apparecchiature come fotocopiatrici, lavatrici, pannelli solari (con dimensione esterna superiore a 50 cm);
  • Piccole apparecchiature come orologio da polso (con dimensione esterna inferiore a 50 cm);
  • Piccoli dispositivi informatici e di telecomunicazioni con qualsiasi dimensione esterna non superiore a 50 cm.

In alcune nazioni la categoria EPR include anche batterie portatili, industriali e per autoveicoli, pneumatici, carte da stampa, prodotti tessili, sostanze chimiche e molto altro. Per questa ragione è importante lasciarsi guidare da consulenti esperti per la gestione degli adempimenti obbligatori legati al rispetto della conformità EPR.

EPR e Direttiva RAEE

Il principio della responsabilità del produttore afferma che i soggetti definiti “produttori” sono responsabili dei propri prodotti dal principio alla fine, quindi, da quando sono progettati fino a quando diventano un rifiuto.

I produttori, i venditori e i distributori interessati dalla progettazione, dalla commercializzazione o dall’importazione per la prima volta dei prodotti di categoria EPR devono rispettare gli obblighi introdotti dalle Direttive RAEE e ampliati con il Pacchetto Economia Circolare europeo. 

In conformità alla EN 50419, devono etichettare in modo indelebile tutti i prodotti AEE e apporre il simbolo barrato del contenitore dell’immondizia su ruote e il contrassegno della data. Per ogni prodotto nuovo venduto bisogna poi fornire indicazioni ai clienti circa le attività di riutilizzo o trattamento ecocompatibile con manuali o guide elettroniche. Il produttore deve poi dichiarare la quantità dei prodotti EPR venduti e versare l’eco-contributo ambientale all’autorità competente per sopperire alle spese di raccolta, trattamento, riciclo o smaltimento del bene. In alcuni Paesi (ma non in Italia) rientra tra gli obblighi anche l’offerta di ritiro direttamente dal consumatore dei beni venduti.

Redazione

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