Restrizioni all’utilizzo di Internet sul posto di lavoro qui

Con una delibera del marzo 2007 il Garante per la protezione dei dati personali (c.d. Garante Privacy) si è espresso sull’utilizzo di Internet e della posta elettronica negli ambienti di lavoro.

Il tema è – a tutt’oggi – di stretta attualità, data l’ormai irrinunciabile presenza di questi strumenti in quasi tutti i settori lavorativi.

Il provvedimento del Garante Privacy muove da una premessa fondamentale: “compete ai datori di lavoro assicurare la funzionalità ed il corretto impiego di questi mezzi da parte dei lavoratori, definendone le modalità d’uso nell’organizzazione dell’attività lavorativa”.

Pertanto, il datore di lavoro è legittimato a verificare che i propri dipendenti utilizzino correttamente gli strumenti informatici a loro disposizione e può inoltre adottare le misure restrittive che ritiene più idonee ad assicurare l’ordinato svolgimento dell’attività lavorativa.

Secondo il Garante, il datore di lavoro può quindi individuare una sorta di “black list” di siti “correlati o meno con la prestazione lavorativa” (quali ad esempio i social network) indipendentemente dal fatto che siano utilizzati dai lavoratori per scopi personali o correlati all’adempimento della prestazione cui sono tenuti.

Il datore ha altresì la facoltà di adottare misure quali la “configurazione di sistemi o l’utilizzo di filtri che prevengano l’accesso” a quei siti da parte dei dipendenti.

Altra esigenza – che il Garante non esclude possa giustificare il divieto di accedere ad alcuni contenuti web – è quella di garantire la sicurezza dei sistemi informatici e la loro protezione dall’attacco di malware e simili, facilmente propagabili in rete.

Ai fini di contemperare l’interesse del datore di lavoro a salvaguardare un utilizzo regolare della rete con l’aspettativa dei lavoratori a sfruttare liberamente le potenzialità offerte dagli strumenti tecnologici, il Garante ha caldeggiato l’adozione da parte della singola azienda di un “disciplinare interno redatto in modo chiaro e senza formule generiche”, con il quale vengano dettate in materia regole precise per i lavoratori.

Carobene & Partners – 2010 – www.carobene.com

Gianluca Carobene

L'Avvocato Gianluca Carobene è cultore di Diritto Internazionale presso l'Università di Heidelberg, Cultore della materia del diritto industriale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Padova, Cultore della materia del diritto brevettuale presso la Facoltà di Medicina - Biotecnologie - dell'Università degli Studi di Padova, docente in materia di Information Technology e Consulente Privacy per Enti Privati, Enti Pubblici ed Associazioni di settore.

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