Diritto di Recesso: quali sono gli effetti? qui

Diritto Recesso
Diritto Recesso

Come noto, nel recepire la direttiva europea relativa alla protezione dei consumatori, la normativa italiana  ha approntato il cosiddetto Codice del Consumo ( D.lgs. 206 del 2005)  riguardante la  tutela del consumatore.

In esso si trova anche  la disciplina   relativa ai contratti a distanza e ai contratti stipulati fuori dai locali commerciali, disciplina applicabile ai contratti telematici.

Di particolare rilievo  è  la possibilità concessa al consumatore di esercitare il  diritto di recesso senza necessità di addurre alcuna motivazione.  Il termine per  avvalersi di detta facoltà di ripensamento in caso di fornitura di beni decorre dalla data di ricevimento della merce ed è pari a 10 giorni lavorativi.

Quali sono gli effetti derivati dall’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore?

Le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni.  Ciò comporta, in primo luogo, che il consumatore dovrà provvedere a restituire il bene ricevuto dal merchant secondo le modalità e i tempi previsti dal contratto. In ogni caso il termine per la restituzione non potrà essere inferiore a 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del bene. E dunque qualsiasi clausola contrattuale che prevedesse un termine inferiore non sarebbe valida.

E per quanto riguarda le spese? La norma in tal senso è chiara nello stabilire che spettano al consumatore le spese dirette di restituzione del bene al mittente (merchant) ma solo ove ciò sia espressamente previsto dal contratto. Il merchant, dunque, dovrà fare bene attenzione a non dimenticare di inserire nelle clausole contrattuali tale obbligo a carico del consumatore. Diversamente, infatti,  il consumatore potrebbe anche pretendere il pagamento delle spese di restituzione della merce.

Il merchant, da parte sua,  è tenuto a rimborsare gratuitamente  e non oltre trenta giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza del recesso,  le somme versate dal consumatore. La norma non chiarisce se tali somme siano o meno comprensive di quelle di spedizione “originarie” ossia relative all’invio della merce dal merchant al consumatore. Nemmeno risulta chiara la direttiva comunitaria 97/7 da cui ha tratto origine la norma in oggetto, tanto che pende avanti la Corte di Giustizia Europea una causa diretta a risolvere la questione ( la n. C-511/08).

A fronte di un’ interpretazione più favorevole al professionista che ammetterebbe l’obbligo di rimborso del fornitore per l’ammontare delle spese di consegna al consumatore, si contrappongono le conclusioni del 28.01.2010 dell’Avvocato Generale UE.

Quest’ultimo  ha insistito affinché la Corte risolva il quesito disponendo che la  direttiva 97/7 – nella parte riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza-  sia interpretata in modo tale che nessuna normativa nazionale possa  addebitare al consumatore le spese di consegna della merce in conseguenza del suo diritto di recesso .

Dunque al consumatore, in caso di recesso, non dovrebbe essere restituito solo il prezzo di acquisto della merce ma anche gli importi pagati dallo stesso al merchant con riferimento alla conclusione o all’esecuzione del contratto, ivi comprese le spese di consegna.

D’altra parte la tendenza ad un interpretazione sempre più restrittiva e favorevole al consumatore si  percepisce anche dal tenore della proposta di direttiva sui diritti dei consumatori presentata già nel 2008 dalla Commissione Europea ( COM 2008 614) e tesa a disciplinare in modo uniforme  in tutti gli Stati europei la materia relativa alla tutela del consumatore. Infatti in merito al diritto di recesso la norma che armonizzerebbe il mercato comunitario detta, come obbligo del commerciante, il rimborso di qualsiasi pagamento ricevuto dal consumatore.

La questione, dunque, rimane aperta almeno sino a che la Corte non perverrà ad una pronuncia in merito ovvero  sino a quando verrà emanata una normativa ad hoc.

Avvocato Cristina Rodondi – Consulente AICEL

Cristina Rodondi

Lo studio legale associato Colzani Raglio Rodondi ha sede in Brescia e recapiti in provincia di Bergamo. Coopera in modo continuativo con professionisti con studio a Milano. Vanta inoltre una collaborazione con lo studio legale Comon Law Firm con sede in Shanghai (RPC). Lo studio è strutturato in modo da affrontare le esigenze della propria clientela in ambito civile, penale ed amministrativo. Una particolare attenzione viene assegnata alle imprese che operano nell’ambito dell’e-commerce mediante predisposizione di pareri in materia inviati anche via mail nonché di modulistica contrattuale. Redazione di pareri, Redazione di bozze di lettere e /o di contestazioni, Redazione di contratti STUDIO LEGALE ASSOCIATO 25122 Brescia Via Vittorio Emanuele II, 42 Tel. 030.2942164 – 030.280563 – Fax 030.2898196

21 Commenti
  1. Rimborso spese di spedizione.

    Se si vendono prodotti a basso costo (< 50 euro) il mercato ne verrebbe davvero falcidiato.

    Dover rimborsare le spese di spedizione originali vorrebbe dire ammazzare il mercato. Già i ricarichi sono bassi, le spese di spedizione sono costi vivi. Che nessuno rimborsa al venditore.

    Sarebbe come dover rimborsare i costi della benzina e del tempo impiegati dal cliente per andare al negozio e poi tornare a casa.
    Ridicolo. Nei negozi normali alcuni non ti conentono nemmeno il CAMBIO,
    figuriamoci il rimborso! FIGURIAMOCI IL RIMBORSO DELLA BENZINA!

    Va bene tutelare il cliente però a questo punto si tratta di capire se si vuole far funzionare Internet in Italia o meno.

    Con un abominio del genere sarebbe come URLARE: Noi in Italia non vogliamo l'ecommerce!!!

  2. Addendum:

    forse giudici e legislatori NON HANNO MOLTO BEN CHIARO quanto costa spedire.. (soprattutto per chi comincia)

    Minimo 6 euro la spedizione + Minimo 5 euro il contrassegno (se si offre il contrassegno) + Minimo 6 euro il reso = 17 euro. Per un cliente che non ha comprato NULLA.

    Inoltre se il cliente rifiuta il contrassegno sono altri 12 euro!!

    Totale migliore delle ipotesi: 12 euro + IVA (andata e ritorno) (per chi non l’avesse capito!)
    Totale peggiore delle ipotesi: 35 euro + IVA (andata e ritorno + contrassegno + spese giacenza)

    Per coloro i quali non è ancora chiaro:
    “SI PAGA PER LAVORARE” e si paga salato.

    E tutto questo per ogni spedizione, per ogni singola vendita.

  3. Io vendo affettatrici dalle piccole e meno piccole elettriche a quelle grandi manuali, non so se avete presente, quelle rosse a volano che spesso vengono acquistate con il piedistallo. Sapete quanto costa il traporto a me per la macchina più venduta, diciamo dall’Italia alla Germania? 316 andata e ritorno con uno dei contratti migliori che si possa fare con un corriere (altrimenti è il doppio). Sapete cosa farebbe un concorrente sleale? Basterebbe che me ne ordinasse 4 o 5 e me le rimandandasse per mettermi a terra subito: come faccio a dimostrare che l’hanno fatto apposta ? Inoltre, un cliente furbetto potrebbe fare tranquillamente il ricatto (è successo con venditori su eBay): “Se non vuoi che te la rimandi subito ….”. All’UE mi sa che aprono bocca per dare fiato.

  4. senza contare che il venditore ha già il suo smacco perchè la merce partita NUOVA torna indietro USATA (aperta e fuori dall’imballo originale) non più rinvedoile allo stesso modo …

  5. Ho calcolato che una mia macchina usata anche una volta (si vede, si vede anche se la si lava accuratamente) vale circa il 30% in meno, quindi sono spesso centinaia di euro. E’ vero che non tutti fanno i furbetti, anzi, la gran parte è onestissima per quanti ne ho incontrati fino ad ora, ma basterebbe un furbetto al mese per farmi lavorare in perdita. Quindi adesso vendo solo macchine verniciate in vari colori che ovviamente né io e neppure la fabbrica possiamo mantenere in deposito trattandosi di ben 186 colori e una cinquantina di articoli diversi. Così me la cavo, ma viene la voglia di lasciar perdere.

  6. È una vergogna, ho capito proteggere il consumatore ma bisognerebbe farlo da venditori che inviano merce non conforme, noi per ogni prodotto venduto esponiamo foto e descrizione dettagliate e se il cliente cambia idea e esercita il diritto di recesso perdiamo dal 10 al 15 % ogni volta cioè molto di più di quello che si guadagna in quanto i prodotti aperti non sono più rivendibili come nuovi figuriamoci rimborsare le spese di spedizione, poveri noi !!! Combattiamo i paesi dittatoriali e siamo i primi paesi ad esserlo ” o fai quello che ti dicono e perdi soldi invece di guadagnare oppure ti facciamo chiudere così non hai più soldi ugualmente e la banca ti prende la casa perché non puoi più pagare il mutuo ” .

    Scusate lo sfogo ma grazie ai parecchi diritti di recesso, ai contrassegni rifiutati e alle tasse pazzesche che si pagano sono un altro in Italia che sta per chiudere, grazie patria perché ci stai rovinando mentre noi ti stiamo a guardare cantando l’inno nazionale.

  7. Si ma non si fà riferimento al fatto che il prodotto deve essere nuovo e rivendibile altrimenti il danno subito supera abbondantemente i soli costi di spedizione. un articolo che vale 1000 euro, viene tenuto ed usato 10 giorni e poi arriva la raccomandata di recesso, viene rispedito e risulta invendibile, cosa si fà?

  8. Anonimo, prima che si arrabbi ancora di più con il nostro Paese, è bene che prenda nota che queste regole le ha imposte la UE e non l’Italia. La UE, quelli che studiano la curvatura delle banane. Io posso evitare il recesso in modo del tutto legale e corretto perché si tratta di articoli fabbricati apposta per il cliente. E’ chiaro che se si dovesse trovare un difetto a una delle macchine che vendo, pagherei tutto, trasporto a/r compreso senza che me lo chiedano.

  9. Anonimo, penso che dovrebbe vedere anche il successivo articolo scritto dalla Dott.ssa Rodondi, sempre nell’area notizie intitolato Diritto di recesso, le spese di consegna devono essere rimborsate.

  10. Io ho una domanda specifica: una condizione per esercitare il diritto di recesso è l’integrità del prodotto. Come faccio a sapere, nel caso in cui il prodotto mi giunga non integro, quando si è rotto, se la causa è imputabile al cliente o al corriere?
    Grazie!

  11. Scusate ma leggendo meglio l’articolo, mi sembra di capire che la restituzione delle spese di spedizione originarie non siano ancora da restituire PER LEGGE, ma che la questione sia ancora al vaglio della Corte di Giustizia Europea..

  12. Esistono i soliti produttori di leggi a protezione delle categorie più opportuniste, e mai a favore di chi cerca di lavorare onestamente.
    Un negozio on-line per vendere deve effettuare grandi sconti, quindi ha utili molto più bassi dei normali negozi. Ma gli studi di settore impongono le stesse tasse.
    In un negozio tradizionale l’acquirente acquista e si reca lì con le proprie gambe e i propri mezzi, negli acquisti via internet dovrebbe fare la stessa cosa, invece gli si fa il gran favore di consegnare a domicilio a costi bassissimi, possibili solo grazie alle convenzioni dei negozianti con i corrieri.
    Nessun negozio tradizionale rimborsa la benzina e l’usura dell’auto, pertanto uguale discorso va fatto per i negozi a distanza.
    I costi di spedizione sono a carico dell’acquirente in tutto il mondo.
    Questa legge non passerà, quindi. E se mai dovesse passare gli acquirenti italiani si meriterebbero di non poter più acquistare da venditori italiani. E di trovare, come spesso succede, venditori stranieri che dopo l’acquisto non rispondono più alle e-mail, neanche per loro colpe oggettive.

  13. Caro Andrea, in che senso “A dire il vero per chi fa solo e-commerce non esistono studi di settore.”

    Che regime fiscale si applica in tal caso?
    Grazie per l’eventuale risposta.

  14. Scusate, ho sovrapposto le cose. Nella risposta mi riferivo alla proposta di legge che prevedeva l’obbligo per merchant del rimborso delle spese per la restituzione del bene in caso di recesso.

  15. Scusate. Ho sovrapposto.
    Mi riferivo alla proposta di legge che prevedeva l’obbligo per il merchant al rimborso anche delle spese di restituzione del bene in caso di recesso da parte del consumatore.

  16. no words, che c’entrano i produttori che proteggono certe categorie ? In tutti i casi, una legge europea è valida per tutti i paesi dell’Unione, nessuno può chiamarsi fuori. Parlando del dubbio “risolto” dai giudici di Bruxelles, siamo noi ad avere il vantaggio – agli occhi dei compratori – rispetto alle ditte straniere. Ci pensi un po’ : con noi hanno diritto di recesso, con gli altri NO.

  17. E se un cliente vuole restituire un prodotto aperto, quindi non più vendibile per nuovo, anche in questo caso ha il diritto di recesso?

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