Per effetto del D.Lgs. n. 273/2003 (che ha recepito la Direttiva n. 2002/38/CE), l’art. 7, DPR n. 633/72 stabilisce regole particolari per l’individuazione della territorialità ai fini IVA dei servizi di commercio elettronico diretto (c.d. “e-commerce”).
La Legge 28.1.2009 n.2, (conversione del DL 185/2008 decreto anti-crisi), recependo la Direttiva n. 2008/8/CE, proroga ulteriormente il termine ultimo di applicazione della disciplina IVA prevista per le operazioni di commercio elettronico diretto al 31.12.2009. (In origine, tale termine era fissato alla data del 31.12.2006. ed è stato più volte differito divenendo, la disciplina transitoria, applicabile sino alla data del 31.12.2008.)
Per commercio elettronico diretto si intendono le operazioni per le quali lo strumento informatico (Internet) è utilizzato non solo come mezzo di comunicazione, ma anche per trasmettere l’oggetto della cessione (software, informazioni, ecc.). Le operazioni così identificate sono considerate prestazioni di servizi.
Per quanto riguarda il commercio elettronico indiretto (la consegna del bene non è contesutale alla vendita ma avviene materialmente e in un momento successivo) risultano applicabili le regole previste per le vendite a distanza o per corrispondenza.