L’art. 33 del Codice del Consumo definisce “vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che, malgrado la buona fede –del merchant-, determinano a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti ed obblighi significativo”.
Il Codice ha inoltre introdotto l’esplicita menzione della sanzione della “nullità” per queste clausole abusive (art. 36). Si tratta di una figura di nullità peculiare, c.d. di protezione: essa si contraddistingue per essere relativa, in quanto opera solo a vantaggio del consumatore, e parziale, in quanto il contratto rimane efficace per il resto.
Ne è inoltre espressamente stabilita la rilevabilità d’ufficio, sicchè la presenza di una clausola abusiva potrà essere comunque sanzionata per intervento del giudice anche qualora non sia stata espressamente impugnata dal consumatore.
Il citato art. 33 elenca 20 clausole ritenute vessatorie alcune delle quali sono frequentemente riscontrabili nelle condizioni generali di molti e-store.
La presunzione di vessatorietà derivante dall’inclusione di una clausola nell’elenco non è assoluta e può essere superata nel caso in cui vi sia trattativa individuale e comunque un sostanziale equilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto per le parti.
La lettera “u” presume abusiva sino a prova contraria la clausola che stabilisca “come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;”
Nella Sezione II al Capo I del codice vengono disciplinati i Contratti a Distanza. Qui l’art.63 non lascia dubbi interpretativi: “Art. 63. Foro competente 1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile e’ del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato“.
Il successivo Capo II inoltre parla esplicitamente di Commercio Elettronico e all’art.64 rinvia al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
Considerato quanto sopra esposto e quanto definito dall’art.3 del codice e in particolare le definizioni di consumatore (“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;”) e di professionista (“la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario;”), parebbe preferibile l’orientamento di non inserire alcuna clausola di tal genere nelle condizioni generali in quanto è la legge a stabilire il Foro competente.
Viene fatta salva comunque la possibilità di definire come sede del foro competente una località diversa da quella di residenza del consumatore tramite trattativa individuale.