Nel testo della decisione infatti la Corte ha esplicitamente attestato che in tema di vendita di prodotti biologici vale la disciplina di certificazioni richieste dal Regolamento n.834/2007.
Tale normativa impone particolari obblighi e certificazioni a chi venda tale categoria di prodotti direttamente al consumatore finale stabilendo invece un sistema di esenzione a quanti “non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi”.
Pertanto, ricorrendo questi presupposti nella vendita diretta, sia on che off line, il venditore non si sottoponeva ad alcun obbligo o certificazione.
Tuttavia, la pronuncia in questione ha completamente stravolto questo caposaldo, affermando invece che non è possibile effettuare questa equiparazione nel caso dell’ecommerce, proprio in mancanza di quel contatto diretto con il consumatore che implica trasparenza, direttamente correlata con il parametro fiduciario. Pertanto l’eccezione non è ammissibile e anche gli e-shop dovranno sottostare a tutti i requisiti previsti per la produzione biologica ed alle normative di settore.
La corte ha sentenziato infatti che:
“L’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, deve essere interpretato nel senso che, affinché prodotti possano essere considerati venduti «direttamente», ai sensi di tale disposizione, al consumatore o all’utilizzatore finale, occorre che la vendita avvenga in presenza, contemporaneamente, dell’operatore o del suo personale addetto alla vendita e del consumatore finale.”
Fonte: Curia Europa