Già cliente? Meno obblighi per la privacy e più libertà al marketing

L'autorità Garante e il con il Dl 112/2008 hanno sfoltito gli obblighi per aziende e professionisti richiesti in materia di invio di comunicazioni commerciali 

Il garante della Privacy ha infatti applicato il principio del bilanciamento degli interessi in tema di ovvero la possibilità data dall'articolo 24, comma 1, lett. g) del Codice della privacy di individuare casi in cui il consenso non è necessario. 

Il garante ha stabilito che il venditore di un prodotto e/o servizio può utilizzare senza il consenso sia i recapiti di posta elettronica che di posta cartacea forniti dall'interessato.
Il venditore potrà quindi fare riscorso al proprio database clienti, ai fini dell'invio diretto:

  • di proprio materiale pubblicitario;
  • di propria vendita diretta;
  • per il compimento di proprie ricerche di mercato;
  • di comunicazione commerciale.

Non sarà possibile inviare informazioni su beni o servizi di altri o diversi da quelli oggetto del rapporta di compra-vendita.

La garanzia di opporsi a tale comunicazioni deve comunque essere garantita dal venditore facendosi cancellare dalla lista () così come rimane l'impossibilità per il venditore di utilizzare per profilare il cliente.

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