Registro Corrispettivi e Resi qui

Chi vende on-line sa bene che in caso di e-commerce diretto o indiretto, non sussiste l’obbligo di certificazione dei corrispettivi di vendita e quindi non vi è obbligo di rilascio di fattura o scontrino fiscale. Per il venditore on-line è sufficiente annotare l’operazione nel registro dei corrispettivi. (puoi approfondire qui)

Ma cosa succede in caso di reso? Come può il merchant ‘registrare’ il reso prodotto e il corrispondente rimborso?

E’ la stessa Amministrazione Finanziaria che ci dice come fare attraverso la risoluzione risoluzione AdE 274/E/2009 che è diventata il documento di riferimento per la gestione dei resi.

Dal parere dell’Agenzia delle Entrate espresso nel documento, è possibile ricostruire la procedura alla quale attenersi per una corretta gestione del reso:

  • il cliente invia una e-mail (o comunicazione analoga) al merchant specificando l’eventuale “codice” dell’articolo o la descrizione del bene oggetto di restituzione;
  • il merchant fornisce quindi un “codice di reso” o un “numero di autorizzazione al reso”, collegato al “IdProdotto / sku” o al prodotto oggetto di restituzione;
  • nei termini stabiliti dalla legge, il merchant provvede al rimborso del relativo prezzo (con accredito della carta di credito del cliente, con paypal, con bonifico bancario, altro strumento di pagamento utilizzato dal cliente con un buono acquisto);
  • il merchant nella propria contabilità di magazzino (se presente) provvede a registrare il carico dei prodotti restituiti al fine di collegare il codice di reso al codice del prodotto inizialmente ceduto;
  • al momento del ricarico, il merchant registra il corrispettivo negativo che confluisce così nel totale di giornata del registro dei corrispettivi secondo l’aliquota del prodotto.

L’Agenzia inoltre pone risalto alla trasparenza dell’operazione e raccomanda una corretta gestione e produzione della documentazione comprovante la procedura di reso. Infatti, secondo quanto indicato nel parere, è indispensabile che la documentazione esista e che colleghi in maniera chiara e inequivocabile il bene restituito con quello originario risultante dal documento probante l’acquisto (che il fornitore è tenuto a conservare).  Dai documenti si dovrà sempre ricavare:

  • le generalità del soggetto acquirente;
  • l’ammontare del prezzo rimborsato;
  • il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione;
  • il “codice di reso” e quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.
  • se esiste una gestione di magazzino, è necessario che la movimentazione fisica del bene risulti dalle scritture ausiliarie di magazzino.

 

 

Andrea Spedale

Da sempre appassionato di informatica e commercio. Queste passioni hanno influenzato le scelte formative (perito informatico, laurea in economia e commercio con tesi “marketing e nuove tecnologie di comunicazione”) e le scelte di vita (imprenditore ed e-imprenditore). E' un imprenditore nel settore industriale e dall’ottobre 2002 anche un e-imprenditore con diversi negozi attivi on-line in 3 diversi settori. Nel settembre 2004 ha dato il via al progetto aicel e nel e settembre 2007 ha fondato AICEL la prima e unica associazione italiana dedicata al commercio elettronico dove attualmente ricopre la carica di presidente.

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