No Scontrino, No Party? Nell’ecommerce il party si fa anche senza

Il commercio elettronico è uno dei pochi settori dell’economia italiana che cresce , che produce ricchezza e che crea occupazione. E’ un settore ‘ancora’ giovane e come tale spesso guardato con diffidenza dai più.
Nonostante sia un settore altamente regolamentato (a livello europeo) con alte protezioni verso il consumatore –protezioni spesso maggiori rispetto al commercio tradizionale – c’è chi lo vede (o lo vuol far vedere) come il covo dei truffatori.
In questo periodo di risanamento dei conti pubblici dove aumento del prelievo fiscale in capo al singolo cittadino e lotta all’evasione sono le regole principali, notizie come  “Operazione Scontrino Cortina” o “Operazione Scontrino SanRemo”  hanno un tale impatto emotivo che non esistono giornalisti o media che non provvedano subito al loro rilancio.
Ovviamente c’è anche chi per visibilità, per ignoranza o semplicemente in qualità di “esperto (disinformato)”  non perde l’occasione per scrivere l’ennesimo articolo denigratorio nei confronti dell’e-commerce affermando che <<nel commercio elettronico le regole del gioco non cambiano e chi vende su Internet deve rispettare i medesimi obblighi degli altri commercianti ovvero rilasciare uno scontrino/ricevuta/fattura>> e lasciando al lettore il dubbio che chi non lo faccia sia un evasore….

Peccato che nel commercio elettronico le regole non siano le stesse. Chi afferma che nelle vendite on-line vige l’obbligo di emissione scontrino/ricevuta/fattura afferma il falso (o comunque non dice tutta la verità).

L’obbligo dell’emissione di un valido documento fiscale vige infatti solo per il commercio elettronico diretto (vendita di servizi, software, musica etc ) e non per quello indiretto* (vendita di beni materiali).

La risoluzione n. 274/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate ha fatto un sintesi autorevole dei principali adempimenti fiscali cui è soggetta l’attività di vendita on line di beni materiali ovvero l’ attività di commercio elettronico indiretto.

Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione), come previsto dall’articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

Questa facoltà non significa che della vendita si perda traccia e quindi non contribuisca alla formazione del reddito d’impresa sfuggendo così alla tassazione. Per il venditore on-line infatti esiste l’obbligo di annotare in un apposito registro tutti i corrispettivi delle vendite effettuate (c.d. registro corrispettivi – previsto dall’ articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1972).

La prassi di molti merchant di procedere alla spedizione di beni senza che questi siano accompagnati da alcun documento fiscale è pertanto consentita, perfettamente lecita ma soprattutto non significa affatto che il venditore sia un evasore fiscale.

E’ bene ricordare che per sua natura l’e-commerce è uno dei canali di vendita che meno si presta all’evasione fiscale in quanto ogni singola vendita lascia sempre e comunque tracce: l’ordine è confermato da una o più mail generate dal sistema che sono trasmesse dal venditore al compratore; il pagamento avviene nella maggior parte dei casi con carta di credito, con moneta virtuale, con bonifico bancario; la consegna del bene nella stragrande maggioranza dei casi è affidata a corrieri professionali.

Solo una corretta e approfondita informazione può aiutare da un lato i professionisti e consumatori ad ottenere il massimo vantaggio e tutto nel più ampio rispetto delle leggi e dall’altro le imprese ‘old economy’ a valutarlo come valido canale di crescita.
Purtroppo la corretta informazione non fa notizia….

 

Documenti:

*Per commercio elettronico indiretto si intende una transazione commerciale che avviene in via telematica ma a cui segue la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere (cfr. risoluzione 21 luglio 2008, n. 312/E, risoluzione 15 novembre 2004, n. 133/E).

 

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