A partire dal 1° Gennaio 2007 i nostri ‘carrelli’ dovranno prevedere obbligatoriamente l’inserimento del Codice Fiscale sia per i nostri clienti privati (consumatori) che per i clienti titolari di partita IVA.
L’art. 37, commi 8 e 9, DL n. 223/2006 (convertito in
) reintroduce, a decorrere dal 2006, l’obbligo da parte dei titolari di partita IVA di presentare gli elenchi dei clienti e dei fornitori. (Tale adempimento, già previsto in passato dall’art. 29, DPR n. 633/72, era stato abrogato nel 1994 dal c.d. “Decreto Tremonti”.)In attesa dell’introduzione della normativa sulla fatturazione informatica, e con la finalità di incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all’evasione tributaria, il citato comma 8, dell’art. 37, dispone che: “Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l’elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell’anno ..omissis……nonché l’elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti…”
L’obbligo interessa i Merchant in quanto titolari di partita IVA e in quanto non sono state previste limitazioni in ordine all’ammontare del volume d’affari realizzato e alla modalità di determinazione dell’imposta o derego speciali.
Anzi, salvo una diversa interpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, saranno obbligati all’invio degli elenchi anche coloro che sono esonerati dall’invio della Comunicazione dati IVA (ad esempio, un soggetto che effettua esclusivamente operazioni esenti), compresi i soggetti in regime forfetario.
La norma dispone anche sul ‘contenuto’ degli elenchi che dovranno contenere i dati:
- – dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture (clienti);
- – dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini IVA (fornitori). Come specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate 4.8.2006, n. 28/E, risultano pertanto esclusi i dati riferiti agli acquisti di beni ovvero alle prestazioni di servizi esclusi dal campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, ex art. 15, DPR n. 633/72).
Negli elenchi in esame dovranno essere riportati, per ciascun cliente/fornitore:
- il codice fiscale; (La norma non fa riferimento alla partita IVA! Sarà necessario quindi effettuare una verifica delle anagrafiche al fine di riscontrare la mancanza di tale informazione, soprattutto per le ditte individuali.)
- l’importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazione ex art. 26, DPR n. 633/72, distinguendo tra:
- – operazioni imponibili;
- – operazioni non imponibili ed esenti.
Con riferimento al 2006, il comma 9 prevede che nell’elenco dei clienti siano ricompresi esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA. Di conseguenza non dovranno essere riportati i dati relativi ai clienti “privati”.
Dal 2007 si dovrà tenere, all’interno della procedura di contabilità , ”singole” anagrafiche dei clienti anche con riferimento ai soggetti privati.
Link utili:
Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223
legge 248/06 – QUALI CAMBIAMENTI?
Codice fiscale in fattura ?
3 comments for “Ritornano gli elenchi Clienti/Fornitori”