IVA eCommerce: accordo sulle nuove norme qui

Gli Stati membri dell’UE hanno raggiunto un accordo sulle misure dettagliate necessarie a semplificare le norme sull’IVA per l’ eCommerce.

Le nuove norme concordate nella riunione del 12 marzo dell’Ecofin garantiranno un’introduzione fluida delle nuove misure in materia di IVA per il commercio elettronico concordate nel dicembre 2017 e destinate a entrare in vigore nel gennaio 2021 e dovrebbero aiutare a receperare 5 miliardi di euro di introiti fiscali persi ogni anno.

IVA eCommerce nella UE

Un nuovo sistema dell’IVA per i venditori online Europei

Oggi le imprese UE che vendono a “consumatori finali” in cui la spedizione del prodotto avvenga verso consumatori ubicati in altri stati UE (c.d. Distance Selling), superate determinate soglie di fatturato -diverse in ogni singolo paese-, hanno l’obbligo di identificarsi fiscalmente in ciascuno dei Paesi di destinazione.
Questo significa che il singolo merchant, per ogni Paese in cui opera , sarà assoggettato a regole diverse in materia di aliquote, esenzioni, fatturazione, oneri dichiarativi etc

MOSS è il sistema che permette di assolvere obblighi IVA nel proprio paese anziché nei singoli paesi dove il bene è spedito.

Le norme concordate oggi estenderanno il ricorso al Mini One Stop Shop (MOSS), il portale “sportello unico” sull’IVA nel commercio elettronico indiretto attivo dal 2015, e garantiranno che le imprese online possano trarre pieno vantaggio dal mercato unico dell’UE.
Il ricorso al MOSS consentirà alle imprese che vendono beni online di assolvere gli obblighi in materia di IVA nell’UE attraverso un portale online di facile utilizzo nella loro lingua.

Nuovo sistema IVA anche per i venditori Extra-UE e responsabilità dei Marketplace

Le imprese non europee, incluse quelle che utilizzano i depositi o i marketplace nell’UE, oggi possono vendere beni ai consumatori europei ma per le autorità fiscali è difficile riscuotere l’IVA dovuta su tali beni.

Un bene venduto da una impresa extra-eu ma spedito da un deposito all’interno dell’UE verso un cittadino Europeo, non farà dogana e pertanto non sarà mai richiesto alcun versamento dell’IVA. Lo stesso accade anche quando si acquista da imprese extra-ue che spediscono il prodotto dichiarandolo come gift, sample o semplicemente indicando un valore commerciale ridotto che esclude la sosta in dogana. (c.d. small consignments exemption)

Le norme di esecuzione approvate indicano che “conformemente alle misure concordate nel dicembre 2017, i mercati digitali saranno considerati il venditore quando facilitano la vendita di beni di valore fino a 150 € a clienti nell’UE da parte di imprese non europee attraverso le loro piattaforme“.
Con questa impostazione, ogni responsabilità IVA sarà posta in capo al merchant e non al consumatore UE.
Le spedizioni con prodotti di valore ≤ 150 euro non saranno dunque soggette a prelievo IVA in dogana ma assoggettate IVA direttamente all’origine.

L’aliquota IVA sarà quella del paese di destinazione e il momento impositivo IVA coinciderà con la data del pagamento online.
Con le nuove norme il venditore non europeo dovrà munirsi di P.IVA UE oppure indicare un soggetto passivo certificato. Dovrà dichiarare e versare periodicamente l’IVA dovuta sulle importazioni e applicata al momento della vendita online.
I colli oggetto d’importazione dovranno riportare la partita IVA del merchant extra-UE o dell’intermediario per permettere eventuale controllo su assolvimento IVA

Le nuove norme inoltre intervengono anche sui marketplace che diventeranno soggetti attivi e avranno una responsabilità solidale col merchant.
Quando i marketplace agiscono da intermediari nelle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi o territori terzi e di modico valore (<= 150 euro), tutti gli adempimenti IVA saranno in capo alle stesse piattaforme e non più il venditore.
Le norme specificano in dettaglio il tipo di registri che devono tenere le piattaforme che agevolano le forniture di beni o servizi a clienti nell’UE.

Prossime tappe

L’adozione definitiva delle nuove norme sarà possibile dal momento in cui sarà disponibile il parere consultivo del Parlamento europeo. Stante quanto premesso, gli Stati membri possono basarsi sulle norme adottate oggi per iniziare ad ampliare i loro sistemi informatici.

Le nuove norme in materia di IVA eCommerce si applicheranno dal 1° gennaio 2021 e gli Stati membri avranno tempo fino alla fine del 2020 per recepire nell’ordinamento nazionale le nuove norme della direttiva IVA. Le imprese desiderose di avvalersi dello sportello unico per l’IVA, possono iniziare a registrarsi dal 1° ottobre 2020

Andrea Spedale

Da sempre appassionato di informatica e commercio. Queste passioni hanno influenzato le scelte formative (perito informatico, laurea in economia e commercio con tesi “marketing e nuove tecnologie di comunicazione”) e le scelte di vita (imprenditore ed e-imprenditore). E' un imprenditore nel settore industriale e dall’ottobre 2002 anche un e-imprenditore con diversi negozi attivi on-line in 3 diversi settori. Nel settembre 2004 ha dato il via al progetto aicel e nel e settembre 2007 ha fondato AICEL la prima e unica associazione italiana dedicata al commercio elettronico dove attualmente ricopre la carica di presidente.

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