Sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2012 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 ottobre 2012 recante “Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134“.
Il decreto consta di 8 articoli:
- Art. 1 – Presupposti per l’applicazione della liquidazione IVA per cassa
- Art. 2 – Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa
- Art. 3 – Operazioni passive escluse dal differimento del diritto alla detrazione
- Art. 4 – Adempimenti relativi alle operazioni attive del cedente o prestatore
- Art. 5 – Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore
- Art. 6 – Esercizio dell’opzione
- Art. 7 – Termine dell’opzione
- Art. 8 – Efficacia
il decreto del MEF ha specificato che possono optare per la liquidazione dell’IVA secondo il regime denominato di IVA per cassa i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a due milioni di euro. Per i soggetti che hanno esercitato l’opzione dell’IVA per cassa, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. Inoltre, per tali soggetti, il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
Sono escluse dalla disciplina:
- a) le operazioni effettuate nell’ambito di regimi speciali di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto;
- b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni;
- c) le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile;
- d) le operazioni di cui all’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione:
- a) gli acquisti di beni o servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto con il metodo dell’inversione contabile;
- b) gli acquisti intracomunitari di beni;
- c) le importazioni di beni;
- d) le estrazioni di beni dai depositi IVA.