Il 22 maggio è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi di spedizione pacchi all’estero. Essendo un regolamento, non necessita di essere recepito con apposita legge dello stato ma è direttamente applicabile nel nostro ordinamento.
La finalità del regolamento è quella di promuovere migliori servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi a favore degli utenti (in particolare, delle PMI e dei privati) aumentando nel contempo la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico transfrontaliero.
Il regolamento fa parte delle attività volte alla creazione del Digital Single Market all’interno del mercato europeo. L’intervento si è reso necessario per correggere un’anomalia che vede le piccole imprese e i consumatori, con bassi volumi e con poco potere contrattuale, incapaci di ottenere condizioni migliori attraverso tariffe negoziate per la spedizione pacchi all’interno della UE.
La scarsa trasparenza e spesso i prezzi elevati per i servizi di consegna transfrontalieri sarebbe di fatto un rallentamento alla creazione del Digital Single Market.
Secondo uno studio commissionato nel 2015 all’università Saint-Louis di Bruxelles, i prezzi dei pacchi transfrontalieri sono in media da 3 a 5 volte più alti del loro equivalente nazionale per tutti i prodotti.
Il prezzo di spedizione di un pacco da 2 Kg potrebbe risultare molto diverso da paese a paese anche in caso di manodopera simile e percorrenza di distanze simili. Ad esempio inviare un pacco dai Paesi Bassi alla Spagna costerebbe € 8,73, mentre il percorso inverso costerebbe € 30,37
Anche le differenze tra le normative nazionali hanno creato incertezze giuridiche e barriere al mercato e hanno reso, quindi, indispensabile garantire un livello minimo di sorveglianza regolamentare applicabile a tutti gli operatori postali dell’UE, evitando fenomeni di frammentazione normativa.
Il regolamento integra le disposizioni della direttiva 97/67/CE (relativa al settore postale), con alcune prescrizioni minime volte ad evitare che le differenze delle normative nazionali di attuazione possano dar luogo, in alcuni Stati membri, ad una sorveglianza regolamentare inefficace.
In particolare, le prescrizioni minime fissate nel regolamento, ferma restando la possibilità per ciascuno Stato membro di introdurre misure supplementari, sono volte a migliorare la sorveglianza, a garantire la trasparenza delle tariffe e individuare le tariffe irragionevolmente elevate, a individuare le informazioni che devono essere messe a disposizione dei consumatori per accrescere la fiducia di questi ultimi nel commercio elettronico.
Le autorità di controllo -in Italia è AGCOM- riceveranno annualmente dai fornitori di servizi, informazioni circa le caratteristiche dei servizi di consegna, le condizioni di offerta, le procedure di reclamo, le eventuali limitazioni di responsabilità, il fatturato annuo, il numero di dipendenti suddiviso per categorie, i volumi trattati, i nominativi dei subappaltatori e i listini di prezzo.
L’autorità dovrà quindi individuare le tariffe irragionevolmente alte in base a orientamenti metodologici definiti dalla Commissione. Le valutazioni e le informazioni raccolte della autorità nazionali di regolamentazione saranno trasmesse con cadenza annuale alla Commissione che provvederà alla pubblicazione su un sito web creato allo scopo.
Gli spedizionieri inoltre sono obbligati a fornire un set di informazioni minime (individuate dall’Art 7 del regolamento) che prevedono la spedizione pacchi in altri stati. I venditori a loro volta dovranno informare i propri potenziali acquirenti, già in fase precontrattuale, delle diverse opzioni di consegna disponibili, dei relativi costi e delle modalità per la presentazione di eventuali reclami.