Il caso Amazon e le responsabilità di gestire un Marketplace qui

Amazon, che lo si ami o lo si odi, è comunque un precursore del ed è anche in seguito ad alcuni provvedimenti che lo hanno visto coinvolto direttamente che sta progressivamente cambiando la prospettiva delle responsabilità che dovrà assumersi il gestore di un marketplace.

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Amazon responsabile per i danni causati dai prodotti venduti in California 

Il 13 Agosto 2020 la Corte d'Appello della California, con la sentenza Bolger vs. Amazon.com, ha giudicato Amazon responsabile per i danni provocati dai prodotti venduti tramite il suo marketplace. Nello specifico, è stata riconosciuta la responsabilità oggettiva di Amazon per aver commercializzato sulla propria piattaforma online una batteria sostituiva per pc portatili, venduta da un soggetto terzo. La batteria in questione era esplosa causando pesanti lesioni all'acquirente, la signora Bolger, che aveva riportato gravi ustioni. 

La Corte californiana ha ritenuto che Amazon, scegliendo di vendere alcuni prodotti di soggetti terzi sul proprio sito, non poteva ritenersi estraneo al rapporto contrattuale. Determinante, per la decisione dei giudici americani, è stato il fatto che Amazon gestisse la logistica del prodotto; infatti, la batteria si trovava nel suo magazzino ed era stata spedita con un pacco che riportava il logo Amazon. Insomma, la signora Bolger era stata “indotta” ad acquistare quel prodotto proprio perché aveva fatto affidamento sulla reputazione di Amazon, a prescindere dal ruolo astratto assunto dalla società come rivenditore, fornitore di servizi o distributore.

La Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea sul Commercio Elettronico

Come noto, la Direttiva sul Commercio Elettronico n. 31 del 2000 (recepita in Italia nel D. Lgs. 70/2003) considera le online come intermediari e sono, pertanto, esonerate da ogni responsabilità in caso di prodotti difettosi. 

Ma la Giurisprudenza Europea ormai da tempo è propensa a ritenere che, laddove le piattaforme digitali si inseriscano in modo rilevante nel processo di promozione dei prodotti, esse assumano un ruolo “attivo” e non fungano  esclusivamente da meri ed imparziali osservatori nel rapporto contrattuale che intercorre tra consumatore e venditore. Inoltre, la diffusione dell'e-commerce sta portando ad un'evoluzione di questo concetto, tantoché nelle più recenti direttive europee si promuove un inquadramento giuridico che consideri il ruolo delle piattaforme come venditori.

Uno scossone rilevante alla materia è stato recentemente dato dalla nota ordinanza del Tribunale di Milano (nella sezione per l'Impresa) del 19 ottobre 2020, che ha considerato Amazon come un hosting provider attivo

La questione giuridica trae spunto dal ricorso presentato dai licenziatari di un noto marchio di profumi di lusso che richiedeva l'inibitoria della vendita dei prodotti sulla piattaforma online di Amazon per violazione dei contratti di distribuzione selettiva che garantivano la tutela del prestigio dei propri segni distintivi. I prodotti, infatti, avrebbero dovuto essere venduti solo dai rivenditori autorizzati  e non sulla piattaforma di Amazon. Quest'ultima si difendeva invocando proprio il D.lgs. n. 70/2003, che esclude la responsabilità dell'hosting provider, cioè di colui che abbia il mero ruolo di  memorizzare le informazioni fornite da un destinatario del servizio. 

Insomma, riportare sul sito della piattaforma online le informazioni sul prodotto non comporterebbe alcun ruolo attivo nella vendita dello stesso. Tale esonero però viene meno, secondo il Tribunale, laddove l'hosting provider possa definirsi attivo. 

L'ordinanza ricorda che alcuni indici per distinguere un hosting attivo sono stati descritti già dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, la quale fa riferimento a tutte quelle condotte che, in sostanza, abbiano l'effetto di completare in modo non passivo i contenuti, tra cui le attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, valutazione, estrazione o promozione dei contenuti e l'adozione di tecniche di valutazione comportamentale degli utenti. 

Nel caso in questione, il Tribunale ha valutato come Amazon, nel proprio servizio di intermediazione, svolgesse un ruolo attivo, in quanto:

  • Controlla lo stoccaggio e la spedizione dei prodotti attraverso il servizio di logistica
  • Gestisce un servizio clienti per le inserzioni di vendita di terzi (che è l'unico modo con cui  il cliente finale può interfacciarsi con il venditore)
  • E' responsabile dell'attività promozionale anche tramite inserzioni su siti internet di terzi
  • Induce nei consumatori l'idea di un legame tra il venditore e Amazon stesso
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Provvedimenti cautelari inibitori in caso di violazione delle norme sulla tutela del marchio

La decisione del Tribunale di Milano è dunque di grande rilievo per aver esplicitato alcuni elementi che possono definirsi indicatori per valutare il ruolo attivo o meno dell'hosting provider. Il giudice ha precisato, inoltre, che la qualificazione di hosting attivo o passivo, se è rilevante sotto il profilo risarcitorio, non incide sulla possibilità di adottare un provvedimento cautelare inibitorio della vendita di alcuni prodotti. 

In conclusione, chiunque gestisca una piattaforma di marketplace, anche nel caso in cui si tratti di un hosting provider passivo, potrebbe comunque essere destinatario di un provvedimento inibitorio, laddove la vendita di alcuni prodotti violi le norme sulla tutela dei marchi

E' quindi fondamentale prestare particolare attenzione alla serietà dei venditori di cui si pubblicizzano le inserzioni e, come sempre, curare con serietà la predisposizione dei propri siti.

Cristina Rodondi

Lo studio legale associato Colzani Raglio Rodondi ha sede in Brescia e recapiti in provincia di Bergamo. Coopera in modo continuativo con professionisti con studio a Milano. Vanta inoltre una collaborazione con lo studio legale Comon Law Firm con sede in Shanghai (RPC). Lo studio è strutturato in modo da affrontare le esigenze della propria clientela in ambito civile, penale ed amministrativo. Una particolare attenzione viene assegnata alle imprese che operano nell’ambito dell’e-commerce mediante predisposizione di pareri in materia inviati anche via mail nonché di modulistica contrattuale. Redazione di pareri, Redazione di bozze di lettere e /o di contestazioni, Redazione di contratti STUDIO LEGALE ASSOCIATO 25122 Brescia Via Vittorio Emanuele II, 42 Tel. 030.2942164 – 030.280563 – Fax 030.2898196

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