Direttiva Omnibus: tutto quello che devi sapere  qui

In breve:  dal 10 settembre 2022 sono attivi anche in Italia gli effetti della direttiva c.d. "Omnibus" anche se ad oggi mancano i decreti attuativi. La direttiva impatta su altre direttive e introduce nuove tutele per il consumatore: in particolare sulle clausole abusive, sull’indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori, sulle pratiche commerciali scorrette e sui diritti dei consumatori.

La Direttiva 2019/2161/UE ossia la cd. Direttiva Omnibus, entrata in vigore il 7 maggio 2020 e volta a migliorare e rinnovare le norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, è ancora in corso di recepimento da parte del nostro paese. 

Direttiva Omnibus

Nel tentativo di portare a termine il procedimento, il 26 agosto 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 127 del 4 agosto 2022, cd. Legge di delegazione europea 2021, contenente la Delega al Governo per il recepimento e l’attuazione di alcune direttive e atti normativi dell’Unione europea.

La Legge è entrata in vigore il 10 settembre 2022, mentre il Governo, entro tre mesi da tale data, dovrà adottare i decreti legislativi di recepimento. 

Ciononostante, il testo della Legge 127/2022 di recepimento della Direttiva Omnibus permette di anticipare, sin da ora, il contenuto di alcune previsioni essenziali che saranno contenute nei decreti di attuazione e, nello specifico:

  • con riguardo al quadro sanzionatorio:
    • l’introduzione, all’interno del Codice del Consumo, di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
    • l’attribuzione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di poteri sanzionatori anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale cui si applicano le disposizioni del Codice del Consumo, fermo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1-bis dello stesso Codice circa l’acquisizione, da parte dell’AGCM, del parere dell’Autorità competente nei settori regolati;
    • la fissazione del massimo edittale delle sanzioni ad almeno il 4% del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati. Tale sanzione si applicherà ai soli casi di infrazioni della disciplina consumeristica c.d. “diffuse” o “aventi dimensione unionale”, previste dall’articolo 21 del Regolamento 2017/2934/UE. Infatti, nel corso dell’esame al Senato, è stato soppresso l’inciso che sottoponeva a tale sanzione anche le infrazioni, avente carattere nazionale, derivanti dalla violazione delle norme del Codice del Consumo relative a: pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive tra professionisti e consumatori, nonché tra professionisti e microimprese (articoli da 18 a 27-quater); clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli o formulari (articoli da 33 a 38); contratti conclusi tra professionista e consumatore, inclusi quelli per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici (articoli da 45 a 67). Nelle ipotesi appena descritte, pertanto, continueranno ad applicarsi le sanzioni, di impatto decisamente minore, già previste dal Codice del Consumo;
  • con riguardo alle disposizioni in materia di prezzi:
    • le previsioni già contenute nel Codice del consumo dovranno essere coordinate con le altre disposizioni vigenti e, in particolare, con le disposizioni sulle vendite straordinarie di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 114/1998;
    • in caso di riduzioni di prezzo o sconti, dovrà essere indicato anche il prezzo precedente per i prodotti presenti sul mercato da meno di trenta giorni, nonché nel caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo. Tale previsione non si applicherà ai beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente.

Infine, per i contratti stipulati nel contesto di visite al domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti, verrà prolungato a 30 giorni (in luogo dei 14 previsti dall’art. 52 del Codice del Consumo) il termine entro il quale il consumatore può esercitare il diritto di recesso. In tali casi, non si applicheranno le esclusioni del diritto di recesso di cui all’articolo 59 del Codice del Consumo.

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