Con Risoluzione 3 luglio 1008, n.274, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’obbligo di certificazione tramite fattura dei corrispettivi conseguiti nell’ambito del commercio elettronico diretto.
Una azienda intenzionata a vendere documenti musicali on-line il cui corrispettivo sarà pagato direttamente on-line con carta di credito ha presentato richiesta del parere della Direzione circa la possibilità di certificare gli incassi conseguiti con carta di credito mediante la sola annotazione nel registro dei corrispettivi.
L’Agenzia ha verificato che a tutt’oggi non sono stati emanati i regolamenti previsti dalla Legge n. 342/2000 nell’articolo 101 relativi alla non obbligatorietà dell’emissione della fattura, al fine di semplificare gli adempimenti contabili e formali.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria precisa che allo stato attuale, per la vendita di servizi, sussiste l’obbligo di emissione della fattura per la certificazione dei corrispettivi, anche se incassati tramite intermediari finanziari (nello specifico, i gestori delle carte di credito).
Rimane invece valido il ricorso al registro dei corrispettivi per il commercio elettronico indiretto (cessione di beni). Il D.P.R. 21 dicembre 1996 n. 696 art.2, comma 1, lettera oo stabilisce l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi, né fattura e né scontrino, per i soggetti che effettuano le vendite per corrispondenza.
Approfondimento: