La Commissione europea ha pubblicato il suo nuovo accordo per i consumatori. Il nuovo accordo aggiornerà le seguenti quattro direttive esistenti: (i) clausole abusive nei contratti dei consumatori; (ii) tutela del consumatore nell’indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori; (iii) pratiche commerciali sleali nei confronti dei consumatori; e (iv) diritti dei consumatori. Inoltre, il nuovo accordo contiene una proposta legislativa che sostituisce la direttiva sulle ingiunzioni, proponendo quindi un “ricorso collettivo”, che consente ai consumatori di ottenere risarcimenti quali indennizzi o riparazioni senza alcun costo dalla loro parte, a seguito di un’azione legale per porre fine a tali pratiche illegali. Direttiva sui diritti dei consumatori
Fra le principali novità della proposta, la semplificazione del diritto esistente dei consumatori di recedere dai contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali entro 14 giorni. Secondo le regole modificate, il venditore non avrà l’obbligo legale di accettare i beni restituiti se il consumatore li ha usati più che solo per provarli.
Inoltre, le imprese non saranno legalmente obbligate a rimborsare un consumatore prima di ricevere i beni. Ciò consente alle imprese di esaminare e ispezionare i beni restituiti prima di essere obbligati a rimborsare il consumatore.
La proposta introduce inoltre obblighi di informazione precontrattuale per i contratti conclusi sui mercati online, in particolare: (1) descrizione dei principali parametri che determinano la classificazione delle diverse offerte, (2) se colui che offre il prodotto è un venditore o no, ( 3) se al contratto si applichino i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dei consumatori dell’UE e (4) quale operatore (marketplaces o venditore) è obbligato a garantire i diritti dei consumatori derivanti dal diritto dei consumatori dell’UE in relazione al contratto.
Infine, la proposta estende la protezione dei consumatori in relazione ai servizi digitali per i quali i consumatori non devono pagare denaro ma forniscono dati personali, come servizi cloud, account di posta elettronica e social media.
I consumatori dovrebbero quindi avere lo stesso diritto alle informazioni precontrattuali e annullare il contratto entro un periodo di diritto di recesso di 14 giorni, indipendentemente dal fatto che paghino per il servizio con denaro o forniscano dati personali.
Ricorsi collettivi
Le norme attuali consentono all’autorità giudiziaria di interrompere una pratica che viola le norme del consumatore ma non prevedono il diritto al risarcimento. La nuova proposta intende riconoscere il diritto dei consumatori di agire a tutela dei propri diritti non solo individualmente ma anche collettivamente, attraverso “entità qualificate” in possesso di derminati requisiti, come le associazioni dei consumatori o enti pubblici indipendenti. qualificabili come portatori di interessi rispetto ai consumatori interessati. Allo stesso tempo, viene altresì riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ingiustamente sofferto oltre all’aggiunta di misure provvisorie o definitive per fermare e vietare la pratica di un operatore commerciale, se è considerata una violazione della legge e misure per prevenire gli effetti continui dell’infrazione.
La proposta introduce inoltre ammende fino al 4% del fatturato degli operatori illeciti nello Stato membro o negli Stati membri interessati in caso di “violazione diffusa” o “violazione diffusa di dimensione dell’Unione”, nonché stabilisce criteri comuni per le autorità di controllo da usare quando si decide se imporre sanzioni.
Di seguito i principali vantaggi per le imprese:
- semplificazione del diritto di recesso:
– eliminazione dell’obbligo di accettare la restituzione di beni che siano stati utilizzati dal consumatore in maniera ulteriore e diversa rispetto a quella necessaria per stabilirne la natura ovvero in maniera difforme da quella che avrebbero potuto attuare in negozio.
– eliminazione dell’obbligo di corrispondere il rimborso prima della restituzione della merce - Semplificazione degli obblighi informativi
Le aziende potranno utilizzare altri mezzi più moderni e flessibili di comunicazione online con il consumatore, ad esempio moduli online o chat al posto di e-mail tradizionale.
Ciò a patto che al consumatore venga data traccia della comunicazione in modo simile a quello delle e-mail (ad esempio, fornire e-mail conferma del messaggio del consumatore inviato tramite un modulo online)
(fonte: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ndc_factsheet3_benefit_business_web.pdf)