Dallo scorso 29 Luglio 2009 sono in vigore le nuove disposizioni in materia di adempimenti pubblicitari a carico delle società.
La Legge 88/2009 art. 42 (c.d. “Comunitaria 2008”) ha infatti integrato le disposizioni previste dal Codice Civile agli art.2250 e 2630
In particolare l’obbligo di pubblicazione negli atti e nella corrispondenza dei dati quali la sede della società, il numero di iscrizione al registro imprese, il R.E.A. e l’eventuale capitale sociale, è stato esteso allo “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico“.
Tutte le aziende on-line dovranno quindi integrare le informazioni anche nei propri siti web nonché nella corrispondenza telematica e, verosimilmente, in ogni spazio elettronico compresi quindi i profili nei social networks.
Da ricordare inoltre che esiste già una norma fiscale (art. 35 del D.P.R. 633/1972) che impone di indicare il solo numero di partita IVA almeno nella home page del sito internet della società. Questa norma, applicatabile a tutti i soggetti titolari di partita IVA, rimane comunque efficace.
Per le attività di commercio elettronico è quindi opportuno integrare le informazioni minime previste dal Codice del Consumo -che devono essere prodotte prima della conclusione del contratto- con quelle richieste dall’Art. 2250 del codice civile e verificare che siano correttamente pubblicate all’interno degli e-store ma anche e sopratutto inserite nella corrispondenza automatica generata dai carrelli elettronici.
Il mancato adempimento prevede una sanzione a carico dell’organo amministrativo (amministratore unico, consiglieri di amministrazione) da € 206 ad € 2.065.
Tali informazioni, da riportare per esempio nei contratti, fatture, ordini, lettere, e-mail ecc. sono le seguenti:
SOCIETA’ DI CAPITALI – SOCIETA’ DI PERSONE
ART. 2250 C.C. commi 1 e 3
– la sede della società
– l’ufficio del Registro delle Imprese dove la società è iscritta
– il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese (coincide con codice fiscale)
– il numero R.E.A.
– lo stato di liquidazione a seguito dello scioglimento della società
SOLE SOCIETA’ DI CAPITALI
ART. 2250 C.C. comma 2
– il capitale sociale versato e quello che risulta esistente all’ultimo bilancio approvato
SRL, SPA e S.A.P.A.
ART. 2250 C.C. comma 3
– eventuale sussistenza di un socio unico (società uni personale)
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Articolo interessantissimo, ma per le aziende individuali l’unico obbligo è l’inserimento in home page della partita iva?
A me risulta di sì, solo la P. IVA, l’obbligo di inserire il REA mi giunge nuovo. Dato che il numero REA ce l’abbiamo mettiamolo nel caso un funzionario zelante decidesse di contestarne l’assenza. Che poi la richiesta d’inserire il codice IVA è inutile se il visitatore non è in grado di appurare che corrisponde alla ditta proprietaria del sito. Quando si fanno ricerche sul sito della Agenzia delle Entrate, il numero risulta corretto ma non rivela a chi intestato. Tant’è che due o tre anni fa, un furbacchione aveva usato il MIO codice (peraltro non corrispondente a un e-commerce, bensì alle traduzioni e al web design) sul suo sito di macchine fotografiche a prezzi stracciati così molta gente ci è cascata finché uno più furbo degli altri ha cercato il numero su Internet scoprendolo sul sito vero, cioè il mio e mi ha telefonato. Ho perso una giornata a scrivere una relazione e andare a fare un esposto alla GdF.