COS’È: La risoluzione alternativa delle controversie (ADR) è un sistema per definire eventuali problematiche sorte a seguito di un acquisto effettuato online. Utilizzare questo metodo permette di non incorrere nei tempi e nei costi della giustizia ordinaria, che spesso sono d’ostacolo alla tutela del Consumatore per acquisti di modico valore, e di risolvere la controversia in via telematica, senza la presenza fisica dei soggetti davanti al mediatore.
RIFERIMENTO NORMATIVO E NOVITÀ: In seguito all’entrata in vigore della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento N. 524/2013, promulgati dall’Unione Europea, il Legislatore italiano ha introdotto nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) un nuovo Titolo nella Parte V, dedicato alla Risoluzione Extragiudiziale delle Controversie.
Le modifiche intervenute garantiscono al Consumatore e al Venditore l’accesso ai sistemi di risoluzione delle controversie, anche online, stabilendo altresì i requisiti e gli obblighi degli Organismi ADR, con effetto a decorrere dal 9 gennaio 2016.
OBBLIGHI DEL VENDITORE: Qualora il Venditore si sia impegnato (o sia obbligato, ad esempio in caso di associazioni di categoria) a ricorrere a determinati organismi in caso di contestazioni, dovrà informarne il Consumatore mediante pubblicazione nelle condizioni di vendita. In aggiunta, il Venditore dovrà pubblicizzare sul proprio sito la Piattaforma Europea di Risoluzione delle Controversie, mettendo a disposizione del Consumatore sul proprio sito il link http://ec.europa.eu/consumers/odr/, eventualmente utilizzando i banner predisposti dalla Commissione Europea.
COME FUNZIONA: In caso di vendita di beni o servizi online al Consumatore, la parte che ritiene di aver avuto una lesione dei propri diritti (sia essa Consumatore o Venditore) può inoltrare un reclamo utilizzando la Piattaforma ODR, indicando i dati della controparte e la problematica riscontrata. L’altro soggetto sarà informato del reclamo e potrà decidere se accettare o meno di deferire la controversia ad un organismo terzo. Nel caso in cui sia il Consumatore che il Venditore siano d’accordo sull’utilizzare la risoluzione alternativa delle controversie, avranno 30 giorni di tempo per accordarsi su quale Organismo adire, scegliendo fra l’elenco degli enti accreditati presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Una volta individuato, sarà direttamente l’Organismo a trattare il caso, comportandosi da mediatore fra le parti, con l’obiettivo di raggiungere una soluzione.
La procedura di conciliazione non potrà durare più di 90 giorni e dovrà costare al Consumatore al massimo 30,00 euro (o 60,00 euro nel caso di controversia per un valore di più di 50.000,00 euro).
L’accordo raggiunto ha pieno valore fra le parti, facendo così sorgere diritti e doveri, e permette così, eventualmente, la tutela in sede giudiziaria chiedendo l’adempimento di quanto stabilito al termine della procedura.