Dal 1° aprile chi acquista su internet stecche di sigarette, bottiglie di vodka o vini d’annata non potrà più contare sull’eventuale sconto applicato dal venditore approfittando delle maglie fin troppo larghe che sino a oggi hanno consentito, secondo il fisco, di aggirare o eludere le imposte sulla produzione e il consumo di questi prodotti.
Il governo esaminerà, in via preliminare, nella riunione convocata domani a Palazzo Chigi, uno schema di decreto che recepisce la direttiva 2009/11/Ce sul nuovo regime generale delle accise destinato a entrare in vigore nel mercato unico.
Il testo messo a punto da Politiche europee ed Economia ha ottenuto ieri il via libera nella riunione preparatoria di pre-consiglio e introduce una serie di sostanziali novità alla disciplina dettata dal Testo Unico delle disposizioni legislative sulle imposte relative alla produzione e ai consumi (Dlgs 504/95).
Lo schema di decreto che si compone di 62 articoli introduce di fatto un giro di vite nel settore dell’e-commerce e della vendita a distanza dei prodotti assoggettati a regime d’accisa anche nel caso in cui siano già stati immessi in consumo.
Per evitare il dribbling delle accise imponibili sulla merce che entra nel territorio nazionale la bozza di decreto impone ora l’obbligo ai venditori di nominare un proprio rappresentante fiscale che dovrà essere preventivamente autorizzato dall’amministrazione finanziaria e sarà tenuto a garantire il pagamento dell’imposta entro il primo giorno lavorativo seguente a quello di arrivo del prodotto, con tanto di contabilità separata delle forniture.
Chi vende dovrà inoltre depositare una cauzione secondo modalità stabilite dai Monopoli di stato per i tabacchi lavorati e dall’agenzia delle dogane per le altre categorie di merci interessate dalla direttiva comunitaria.
Un’ulteriore disposizione affianca ai limiti quantitativi massimi già imposti per vini, spumanti e superalcolici acquistati, ovvero trasportati per uso proprio e quindi per finalità diverse da quelle commerciali, un tetto anche ai tabacchi lavorati e cioè sigarette (800 pezzi), sigari (tra 200 e 400 pezzi a seconda delle dimensioni), e tabacco da fumo (un chilogrammo).
Questi ultimi, se oggetto di transazioni perfezionate via internet, dovranno inoltre rispettare le norme nazionali in materia tariffaria, etichettatura e apposizione di bolli.
Il decreto incide anche in modo significativo sulla disciplina del cosiddetto “regime sospensivo” delle accise applicate a prodotti energetici, elettricità e alcool etilico.
Per continuare a godere dei benefici fiscali che consentono ai produttori di pagare l’imposta di fabbricazione solo quando il prodotto passa alla fase di commercializzazione, le aziende dovranno infatti registrarsi in un apposito sistema informatizzato gestito dalle Dogane.
La registrazione, infine, consentirà di attribuire un “codice di accisa” alle singole forniture che saranno associate a un documento di accompagnamento elettronico e subordinate – salvo deroghe concesse dal fisco a «ditte affidabili e di notoria solvibilità» – al deposito di una cauzione pari al 10% dell’imposta mediamente pagata dal produttore al momento dello svincolo della merce.
Marco Mobili e Elena Simonetti
IL SOLE 24 ORE
Ma perchè prima si poteva spedire ?
I paletti della normativa ACCISE sono molto stretti e permettono una manovra limititatissima ( forse pari allo zero) nella vendita online al consumatore finale.
In un mercato di libera circolazione UE è forse questione di lobby ? A mio modo di vedere sì.
Angelo
La verità è che il commercio elettronico è un settore scomodo per tutti i gds. Il fatto ormai conclamato che l’ enogastronomia è uno dei motori portanti dell’economia locale di molte regioni dovrebbe qunto meno spingere L’Italia a imbastire un tavolo di discussione sul tema in ambito europeo ma anche internazionale.
Occorre un cambiamento. Si era parlato recentemente di un’iniziativa in tal senso proposta dalla Francia.