Elenchi Clienti / Fornitori: adempimenti semplificati per il 2006 e 2007 qui

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2007 (Supplemento ordinario n. 136) è in vigore il provvedimento del 25 Maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate che individua quali dati e le modalità per la comunicazione degli elenchi Clienti / Fornitori. (Il nuovo obbligo riguarda tutti i titolari di partita Iva)

L’adempimento è stato semplificato per i primi due anni (elenchi 2006 e 2007) di applicazione: nell’elenco clienti vanno i soli titolari di partita Iva, sia per i clienti che i fornitori non occorre indicare il codice fiscale in quanto è sufficiente la sola partita Iva.

Pertanto negli invii del prossimo 15 ottobre 2007 (per i contribuenti tenuti alle liquidazioni mensili) o del 15 Novembre (per coloro che hanno conseguito un volume d’affari che consente di optare per la liquidazione trimestrale) si trasmetteranno gli elenchi ‘semplificati”:

  • l’elenco clienti comprende i soli titolari di partita Iva
  • sia per i clienti che per i fornitori è possibile indicare la sola partita Iva e non anche il codice fiscale
  • non vanno comunicati i dati relativi a fatture (emesse o ricevute) di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, a fatture (emesse o ricevute) per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva, a fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi.

A regime (elenchi del 2008) invece dovranno essere trasmessi  – invio esclusivamente in via telematica, fissato al 29 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento – i seguenti dati:

  • codice fiscale e partita Iva del soggetto cui si riferisce l’elenco
  • anno di riferimento
  • codice fiscale ed eventuale partita Iva del cliente
  • codice fiscale e partita Iva del soggetto da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva
  • per ciascun soggetto cliente o fornitore, l’importo complessivo delle operazioni effettuate nell’anno, distinto tra imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l’importo dell’imposta afferente
  • l’importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell’eventuale imposta afferente, relative ad annualità precedenti.

Non devono invece essere indicate:

  • operazioni (cessioni e acquisti di beni e servizi) intracomunitarie
  • importazioni
  • esportazioni (tranne quelle “indirette”, ossia le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali).
Andrea Spedale

Da sempre appassionato di informatica e commercio. Queste passioni hanno influenzato le scelte formative (perito informatico, laurea in economia e commercio con tesi “marketing e nuove tecnologie di comunicazione”) e le scelte di vita (imprenditore ed e-imprenditore). E' un imprenditore nel settore industriale e dall’ottobre 2002 anche un e-imprenditore con diversi negozi attivi on-line in 3 diversi settori. Nel settembre 2004 ha dato il via al progetto aicel e nel e settembre 2007 ha fondato AICEL la prima e unica associazione italiana dedicata al commercio elettronico dove attualmente ricopre la carica di presidente.

2 Commenti
  1. Normative sempre più stupide…già era difficile vendere on line…adesso lo diventerà ancora di più.

  2. Sinceramente non ho capito niente. Qualcuno me lo spiega in parole semplici ? io ho partita IVA e vendo su ebay. Cosa comporta questa normativa ?

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