Con la pubblicazione in
è in vigore il provvedimento del 25 Maggio 2007 dell’Agenzia delle Entrate che individua quali dati e le modalità per la comunicazione degli elenchi Clienti / Fornitori. (Il nuovo obbligo riguarda tutti i titolari di partita Iva)L’adempimento è stato semplificato per i primi due anni (elenchi 2006 e 2007) di applicazione: nell’elenco clienti vanno i soli titolari di partita Iva, sia per i clienti che i fornitori non occorre indicare il codice fiscale in quanto è sufficiente la sola partita Iva.
Pertanto negli invii del prossimo 15 ottobre 2007 (per i contribuenti tenuti alle liquidazioni mensili) o del 15 Novembre (per coloro che hanno conseguito un volume d’affari che consente di optare per la liquidazione trimestrale) si trasmetteranno gli elenchi ‘semplificati”:
- l’elenco clienti comprende i soli titolari di partita Iva
- sia per i clienti che per i fornitori è possibile indicare la sola partita Iva e non anche il codice fiscale
- non vanno comunicati i dati relativi a fatture (emesse o ricevute) di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, a fatture (emesse o ricevute) per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva, a fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi.
A regime (elenchi del 2008) invece dovranno essere trasmessi – invio esclusivamente in via telematica, fissato al 29 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento – i seguenti dati:
- codice fiscale e partita Iva del soggetto cui si riferisce l’elenco
- anno di riferimento
- codice fiscale ed eventuale partita Iva del cliente
- codice fiscale e partita Iva del soggetto da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva
- per ciascun soggetto cliente o fornitore, l’importo complessivo delle operazioni effettuate nell’anno, distinto tra imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l’importo dell’imposta afferente
- l’importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell’eventuale imposta afferente, relative ad annualità precedenti.
Non devono invece essere indicate:
- operazioni (cessioni e acquisti di beni e servizi) intracomunitarie
- importazioni
- esportazioni (tranne quelle “indirette”, ossia le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali).
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