Direttiva Omnibus: è davvero cambiato qualcosa?

La direttiva Omnibus è in vigore in Italia dal 2 aprile 2023 (dal 1° luglio per quanto riguarda le norme sui prezzi), recepita, in ritardo rispetto ad altri Paesi UE, con il D.Lgs. n. 26/2023. Eppure sono molti i siti web che non risultano rispettare le nuove disposizioni

Tra i vari punti della normativa, illustrati qui, quello sugli annunci di riduzione di prezzo risulta particolarmente problematico tra gli operatori commerciali interessati.
Da una recente indagine di Aicel (Associazione Italiana Commercio Elettronico) risulta che solo il 16,5% delle piattaforme analizzate rispetta le nuove norme: la maggior parte dei negozi online presi in esame non indica il prezzo più basso del bene nei 30 giorni precedenti; altri, pur riportando il prezzo più basso applicato nel mese precedente, applicano la percentuale di sconto su un prezzo differente (come quello di listino) pregiudicando la trasparenza imposta dalla Omnibus.
Il campione pari a 120 piattaforme si distribuisce tra vari settori, piccoli rivenditori o grandi marketplace.
Il dato preoccupante richiede ulteriori approfondimenti e chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni. In tal senso, è utile richiamare alcune delle FAQ elaborate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in materia di Annunci di Riduzione di Prezzo.

Le FAQ più significative, tra prezzi e annunci

Annunci di prezzo oggetto della normativa: si fa riferimento ai beni, non ai servizi e si applica a qualsiasi annuncio che induca il consumatore a credere alla convenienza dell’acquisto in un determinato periodo di tempo.

  • Le promozioni non oggetto della normativa sono:
  • le comparazioni di prezzo con i concorrenti;
  • i casi in cui le riduzioni di prezzo si applicano al verificarsi di determinate condizioni come programmi fedeltà, operazioni a premio; offerte riservate a un consumatore specifico in particolari circostanze (es: compleanni e matrimoni) o altre condizioni (l’appartenere a una predeterminata fascia di età o a determinati cluster, quali soci o titolari di carta fedeltà o di altra carta/titolo di legittimazione che comunque consenta ai soli possessori di accedere alla scontistica);
  • i prezzi lancio di prodotti non venduti dal professionista nei 30 giorni precedenti.

Il prezzo precedente a cui si fa riferimento per applicare lo sconto è quello più basso applicato ai consumatori nei 30 giorni precedenti nel canale di vendita online o nel singolo punto vendita.

Il prezzo applicato nei 30 giorni precedenti deve essere quello di riferimento sul quale viene applicato lo sconto enunciato
Es: se si esplicita l’applicazione di uno sconto del 50% e il prezzo dei 30 giorni precedenti risultava 100, il venditore dovrà far risultare barrato il prezzo dei 100 euro su cui calcolare la riduzione del 50%.

Il venditore dei beni è obbligato all’osservanza della normativa sugli annunci di riduzioni di prezzo.

Il prezzo precedente dovrà essere indicato anche se lo sconto sarà applicato per un breve periodo di tempo anche un giorno? Si perchè si tratta comunque di una vendita promozionale su un bene.

Per riduzioni progressive si intendono scontistiche che vedono un graduale aumento della percentuale di sconto senza interruzioni temporali. In questo caso il prezzo precedente risulterà il prezzo originario prima dell’inizio della campagna.

Gli annunci di prezzo non si applicano alle vendite promozionali in caso di deprezzamento dei beni. L’obiettivo è assicurare una corretta percezione della convenienza economica al consumatore e non può avere luogo in caso di riduzioni di prezzo per beni danneggiati, prossimi alla scadenza, ecc..

In presenza di nuovi prodotti o nuove versioni, non sarà necessario tenere conto del prezzo praticato ai vecchi modelli trattandosi di beni immessi sul mercato da meno di 30 giorni.

I beni deperibili esclusi dalla normativa

Dalla Direttiva Omnibus sono considerati esenti:

  • prodotti agricoli o alimentari che per loro natura potrebbero diventare non idonei alla vendita dopo 30 giorni dalla raccolta, produzione, trasformazione;
  • prodotti a base di carne che presentino un AW (activity water: umidità dell’alimento rispetto al contesto in cui si trova) superiore a determinati parametri;
  • prodotti preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
  • prodotti sfusi non sottoposti a trattamenti per garantire la durevolezza per un periodo superiore ai 60 giorni;
  • tutti i tipi di latte.

Nel caso in cui il bene sia ordinato sul canale online e pagato in punto vendita, qual è il “prezzo precedente” cui far riferimento? Si farà riferimento al prezzo online; il momento fondamentale da considerare è quello dell’offerta pubblica di vendita e dell’ordine; in quella fase il venditore si impegna a vendere quel determinato bene a un prezzo definito e non modificabile al momento del ritiro. Il pagamento rappresenta solamente la fase di esecuzione del contratto.

Il venditore oltre al prezzo precedente può indicare altri prezzi di riferimento. Ma devono essere indicati in modo chiaro senza creare confusione al cliente in merito all’applicazione della percentuale di sconto che deve essere calcolata sul prezzo più basso nei 30 giorni precedenti.

Attenzione poi che la normativa non si applicherà ai libri in virtù della legge 27 luglio 2011, n. 128, che detta una disciplina di settore specifica cui attenersi qualora si decida di stabilire una riduzione di prezzo sui libri.

Sanzioni

La sanzione in materia di prezzi è stabilita dell’articolo 17 bis del Codice del Consumo ( che rimanda all’articolo 22, comma 3 decreto legislativo n. 114 del 1998) e comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 516€ a 3.098€ a seconda della natura, gravità, e durata della violazione.

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