Protezione Venditori sui Marketplace e Motori di Ricerca (P2B) qui

In vigore da oggi il nuovo Regolamento UE con regole nuove e piĂą stringenti

Protezione Venditori sui Marketplace e Motori di Ricerca
Alcuni Marketplace

Dal 12 luglio 2020 è direttamente applicabile il Regolamento UE 2019/1150, che promuove l’equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei motori di ricerca e dei servizi di intermediazione online (come i marketplace) e la conseguente Protezione Venditori sui Marketplace

Gli organi di governo europei sono stati spinti all’adozione del Regolamento dalla constatazione che i servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online, come pure le transazioni agevolate da tali servizi, hanno un potenziale transfrontaliero intrinseco e, nell’economia attuale, sono particolarmente importanti per il corretto funzionamento del mercato interno dell’Unione. Le pratiche commerciali potenzialmente sleali e dannose di alcuni fornitori di tali servizi e la mancanza di efficaci meccanismi di ricorso ostacolano la piena realizzazione di tale potenziale e influiscono negativamente sul corretto funzionamento del mercato interno.

A chi si applica la Protezione Venditori sui Marketplace

Per quanto riguarda l’ambito di applicabilità, l’art. 1 chiarisce che il Regolamento si applica ai rapporti contrattuali tra:

  1. gli utenti commerciali che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione e che offrono beni o servizi B2C ai consumatori dell’Unione, ed i fornitori di servizi di intermediazione online (a prescindere dal luogo di loro stabilimento o di residenza), come appunto i marketplace, che consentono di raggiungere i consumatori finali;
  2. titolari di siti web aziendali ed i fornitori di motori di ricerca online consultati dai consumatori europei.

Non si applica, invece, ai servizi peer-to-peer (tra consumatore e consumatore); esclusivamente B2B, ossia che non risultano funzionali all’instaurazione di rapporti commerciali con i consumatori; di pagamento online; di pubblicitĂ  online che non implichino una relazione contrattuale con il consumatore.

La Protezione Venditori sui Marketplace per un mercato equilibrato e competitivo

Il Parlamento Europeo e il Consiglio osservano che i servizi di intermediazione online possono essere cruciali per il successo commerciale delle imprese che utilizzano tali servizi per raggiungere i consumatori. Tuttavia, dato l’aumento della dipendenza da essi, in particolar modo delle PMI, i fornitori di tali servizi spesso hanno un potere contrattuale superiore, che consente loro di agire di fatto unilateralmente in un modo che può essere iniquo e quindi dannoso per gli interessi legittimi dei loro utenti commerciali e, indirettamente, anche dei consumatori dell’Unione. Per esempio, possono imporre unilateralmente agli utenti commerciali prassi che deviano considerevolmente da un comportamento commerciale corretto o contravvengono ai principi della buona fede e della correttezza.

Discorso analogo per i motori di ricerca online, che possono influire in modo significativo sul successo commerciale degli utenti titolari di siti web aziendali che offrono i loro beni o servizi online sul mercato interno. A tal riguardo, è previsto l’obbligo per i fornitori di far conoscere agli utenti i parametri che determinano il posizionamento nell’ambito dei servizi forniti, nonchĂ© una motivazione circa la maggior o minor rilevanza dei parametri. Nel caso, va poi espressamente dichiarata la possibilitĂ  di influire sul posizionamento attraverso il pagamento di un corrispettivo al fornitore.

Chiarezza e trasparenza parole chiave per i Termini e le Condizioni

Per quanto riguarda, più specificamente, i servizi di intermediazione online e dunque i marketplace, norme all’insegna di maggiore chiarezza e trasparenza sono poste per i Termini e Condizioni forniti agli utenti commerciali, che dovranno essere redatti in un linguaggio semplice e comprensibile e facilmente reperibili dagli utenti commerciali in tutte le fasi del rapporto, anche nella fase precontrattuale.

Dovranno poi necessariamente indicare le ragioni che giustificano le decisioni da parte del titolare del servizio di sospendere, cessare o limitare in qualsiasi modo, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online agli utenti commerciali, e consentire reclamo tramite un congruo preavviso e un sistema interno di gestione dei reclami stessi.

Mediazione come Protezione Venditori sui Marketplace

Interessante, infine, e da valutare negli aspetti della sua concreta attuazione, l’indicazione da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online nei loro Termini e nelle loro Condizioni di mediatori disposti a impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie eventualmente insorte.

L’art. 13 specifica che sarà la Commissione Europea stessa, in stretta cooperazione con gli Stati membri, ad incoraggiare i fornitori di servizi di intermediazione online nonché le organizzazioni e le associazioni che li rappresentano a istituire, individualmente o congiuntamente, una o più organizzazioni di servizi di mediazione.

Sempre la Commissione dovrà, poi, valutare periodicamente il presente regolamento e monitorarne attentamente gli effetti sull’economia delle piattaforme online, in particolare per stabilire la necessità di modificarlo alla luce degli sviluppi tecnologici o commerciali pertinenti.

Vedremo quindi se queste nuove norme risulteranno davvero utili ad equilibrare il sistema dei rapporti tra servizi di intermediazione online e utenti commerciali, correggendo le problematiche non di rado rilevate e che appunto hanno spinto l’Unione ad ideare questo nuovo Regolamento.

Vedi Regolamento UE 2019/1150

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