AGCM: sanzione di oltre 5 milioni per prezzi ingannevoli e limiti al diritto di recesso qui

Il provvedimento

Il 13 gennaio scorso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato un provvedimento con il quale ha sanzionato per complessivi 5.250.000 euro la società Yoox Net-a-Porter Group S.p.A.

Il procedimento che era stato avviato nei confronti della società concerneva alcune condotte da essa poste in essere nell’ambito dell’attività di vendita online tramite il proprio sito di e-commerce consistenti: nell’annullamento unilaterale degli ordini online già perfezionati dei consumatori in caso di superamento di determinate soglie di resi e nella contestuale omissione informativa circa il blocco degli acquisti, nonché in ritardi nell’evasione del rimborso, e nella prospettazione con modalità ingannevoli dei prezzi dei prodotti e degli sconti effettivamente applicati.

L’indicazione dei prezzi

Tale provvedimento, che si inquadra nell’attività di enforcement per assicurare il corretto ed equilibrato sviluppo dell’e-commerce ormai da tempo intrapresa dall’Autorità, assume notevole rilievo anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di tutela dei consumatori previste dalla Direttiva (UE) 2019/2161 (cosiddetta “Omnibus”), in particolare in materia di indicazione dei prezzi, di cui Aicel ha già parlato qui.

Con riferimento alle modalità di prospettazione del prezzo dei prodotti e degli sconti eventualmente applicati da Yoox fino alla fine del mese di gennaio 2022, il Nucleo Speciale Antitrust della GdF aveva segnalato una possibile condotta scorretta del Professionista consistente nella prospettazione ingannevole di tali prezzi e sconti, in particolare, in occasione di alcune iniziative promozionali, tra cui i saldi di fine stagione. Nello specifico, l’intervento della GdF è stato originato da segnalazioni di consumatori che denunciavano come il Professionista fosse solito aumentare i prezzi base dei beni venduti in promozione in modo tale che il prezzo finale scontato risultasse pari, se non più alto, rispetto a quello praticato prima degli sconti.

Il Professionista prospettava ai consumatori un prezzo base (retail) mai praticato prima, in quanto corrispondente al presunto prezzo/valore di mercato che quel determinato prodotto aveva nel momento in cui era stato immesso in commercio nei negozi fisici. Tale prezzo, tuttavia, veniva presentato da Yoox barrato ed accompagnato dalla percentuale del presunto sconto applicato dallo stesso Professionista, senza alcuna ulteriore indicazione e/o precisazione al riguardo.

Tutto ciò comportava come risultato finale la prospettazione ai consumatori di un prezzo scontato che in molti casi risultava di fatto equivalente, se non addirittura superiore, al precedente prezzo di vendita normalmente praticato dallo stesso Professionista. Tale prezzo, infatti, risultava innalzato in occasione del repricing per essere significativamente ribassato dopo sole poche settimane, in occasione delle promozioni, e ciò a prescindere dall’eventuale intenzionalità di quest’ultimo di gonfiare artificiosamente i prezzi prima delle promozioni.

Il dovere di diligenza professionale

L’ Autorità, pertanto, ha osservato che un simile modus operandi, che comporta quale risultato finale l’applicazione di un prezzo scontato sostanzialmente corrispondente al prezzo praticato prima del repricing, “si pone in evidente contrasto con il dovere di diligenza professionale in ossequio al quale un professionista dovrebbe astenersi dal modificare i prezzi dei prodotti nei periodi precedenti le iniziative promozionali, specie quelle già programmate o comunque prevedibili, come ad esempio il Black Friday o i saldi stagionali, proprio per evitare di ingenerare, anche involontariamente, confusione nei consumatori in merito all’effettiva convenienza dei rispettivi acquisti”.

La Direttiva (UE) 2019/2161 “Omnibus”

Nonostante il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161 (cosiddetta “Omnibus”), approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso dicembre e al vaglio delle commissioni di Camera e Senato, non sia ancora entrato in vigore, possiamo senz’altro affermare che questo provvedimento dell’AGCM ne anticipi con forza le novità, in particolare in materia di indicazione dei prezzi.

Come già osservato, infatti, nel testo preliminare del Decreto spicca l’introduzione nel Codice del Consumo del nuovo articolo 17-bis, in base al quale ogni annuncio di riduzione di prezzo deve riportare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione. Proprio come testualmente indicato nella Direttiva, il nuovo articolo specifica che per prezzo precedente si deve intendere il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo.

Conclusioni

Nel provvedimento di cui si è parlato, L’AGCM ha ricondotto quanto operato in ambito di prezzi dalla società sanzionata alla violazione del dovere di diligenza professionale. Ora, con l’attuazione della Direttiva Omnibus, questa materia assume ulteriore forza normativa. Il Merchant online deve prontamente adeguarsi per non rischiare di incorrere in sanzioni, e soprattutto per dare un’immagine di correttezza e trasparenza ai propri clienti.

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